Con legge 6 novembre 2003, n. 304 è stato modificato l'articolo 342-bis del codice di procedura civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. La norma prevede che il giudice, su istanza di parte, possa adottare provvedimenti volti alla cessazione di condotte pregiudizievoli tramite l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o di altro convivente che è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente. Con la modifica introdotta l'istanza volta ad ottenere l'ordine di protezione potrà essere presentata anche nel caso in cui il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio.

( L. 06/11/2003 , n. 304 , G.U. , 12/11/2003 , n. 263 )

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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