Ai sensi dell'articolo 155 del codice di procedura civile, nel computo dei termini non si tiene conto del giorno iniziale (dies a quo) mentre si conta l'ultimo giorno (dies a quem); se il dies a quem cade in un giorno festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno non festivo.
NB: Nel calcolo occorre anche tener conto della sospensione dei termini processuali, cioè di quel lasso temporale non conteggiato ai fini delle scadenze e coincidente con la chiusura estiva degli uffici giudiziari. Esso inizialmente si protraeva dal 1 Agosto al 15 Settembre di ogni anno sulla base dell'articolo 1 della Legge 742/1969. Oggi però il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014 ha ne ha modificato la durata e così attualmente la sospensione è dal 1 agosto al 31 agosto.
Ricordo che nella sezione dedicata a "risorse e utility" è possibile eseguire il calcolo dei termini processuali che tiene conto anche della sospensione feriale. Basta inserire la data di partenza, i giorni da conteggiare e il sistema vi indica la data esatta da annotare in agenda.