Proprio queste ultime, il cui rimando normativo si trova all'art. 13 della legge 31 Dicembre 2012 n. 247 (rubricato conferimento dell'incarico e compenso), sono state recentemente oggetto di proposta regolamentatrice da parte del CNF. Il 28 Febbraio scorso il Consiglio ha diramato un comunicato stampa contenente i parametri che, se confermati, determineranno il compenso all'avvocato. La proposta prende in considerazione il lavoro del legale espletato in campo civile, amministrativo, tributario, penale senza tralasciare lo stragiudiziale, e detta alcune regole in attuazione del principio di trasparenza tra avvocato e cliente statuito dal legislatore1.
Principio fondamentale alla base di tutte e tre le parti oggetto del comunicato stampa è che all'avvocato, oltre al rimborso spese commisurato alle attività effettivamente svolte, spetta un compenso che varia a seconda del grado di "importanza dell'opera", cioè in base alla complessità della causa e dello studio della vicenda. Il legale è obbligato a fornire al cliente un "preventivo di massima" e conferimento ed accettazione dell'incarico devono essere pattuiti per iscritto. E' facoltà delle parti concordare un compenso misurato in percentuale rispetto al valore intrinseco della controversia; e l'art. 3 della sezione relativa alla materia civile obbliga il cliente a pagare il legale anche nel caso in cui il giudizio resti incompiuto.
Il CNF prende in considerazione anche la liquidazione degli onorari effettuata dal giudice.
Prevede che l'ammontare degli stessi, in considerazione del grado di complessità della causa, possa discostarsi dall'importo statuito dalle parti fino al 30%.In tutte e tre le sezioni il CNF inserisce alcune tabelle esplicative che elevano a criterio fondamentale di liquidazione il valore della causa. Se nei primi articoli (5,6,7) il CNF determina i criteri di stima del valore della causa, nei successivi (8,9) per cause di valore superiore ai 520.000 euro specifica chiaramente gli importi spettanti al legale a titolo di compenso.
Importante criterio introdotto è quello dell'applicazione analogica dei criteri alla base della determinazione del compenso. Recita l'art. 13, sezione civile, e art. 10, sezione penale, che "quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe".
Rilevante intervento anche a favore dei praticanti avvocato abilitati al patrocinio: ai sensi dell'art. 9 Materia civile e art. 8 materia penale ad essi è dovuta una liquidazione "pari alla metà del compenso spettante all'avvocato".
1Art. 13 L. 247/2012:"I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi".