E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 67 del 20 marzo 2013 il decreto dell'11 dicembre 2012  del Ministero della Salute che ha fissato i criteri a cui dovranno attenersi le farmacie pubbliche che vogliono aderire ai nuovi servizi: si tratta di cambiamenti di notevole rilevanza, dal momento che consentiranno agli esercizi farmaceutici di erogare un'ampia gamma di prestazioni assistenziali, quali assistenza domiciliare integrata, prelievi di sangue, pagamento di ticket, prenotazione di prestazioni inerenti l'assistenza specialistica ambulatoriale (in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate), ritiro dei referti, fornitura di servizi agli assistiti (anche per mezzo di personale infermieristico). 

Nello specifico, potranno erogare i servizi aggiuntivi (dopo aver comunicato all'azienda sanitaria territorialmente competente la volontà di tale intendimento), in primo luogo, le farmacie di cui sono titolari i comuni (necessariamente convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale) e, tra queste, quelle che saranno in grado di garantire: l'osservanza delle disposizioni contenute nei Piani socio sanitari regionali; la non produzione di ulteriori oneri per la finanza pubblica (condizione essenziale ribadita in più punti), così come di eventuali aumenti di personale e, in ogni caso, l'aderenza alle norme sancite dal Patto di stabilità; la collaborazione tra farmacisti (operanti in farmacie pubbliche e private convenzionate) e medici generici. Inoltre, i comuni saranno tenuti a rispettare le disposizioni in materia di spese ed assunzioni e dovranno produrre, con riferimento agli ultimi due esercizi finanziari, risultati di gestione contabile positivi. Le farmacie con diverse forme di gestione, indicate all'art.5, per l'accesso all'erogazione dei nuovi servizi, non dovranno aver registrato, negli ultimi tre anni di bilancio, perdite progressive.

Il decreto demanda all'accordo collettivo nazionale la definizione dei criteri in relazione ai quali gli accordi regionali dovranno stabilire i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito la farmacia erogherà le prestazioni e i parametri di remunerazione (tutte le spese e gli incassi inerenti ai nuovi servizi andranno rendicontati separatamente).
Lemma T.

Per saperne di più ecco il testo del provvedimento:
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 dicembre 2012

Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009. (13A02294) (GU n.67 del 20-3-2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, recante: «Norme di riordino del settore farmaceutico»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto l'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con particolare riferimento all'art. 20;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e in particolare l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale «l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo e' subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»;
Sentito il Ministero dell'interno che si e' espresso favorevolmente con nota del 28 giugno 2012;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata nella seduta del 25 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:

Art. 1 Campo di applicazione e adeguamento ai principi comunitari 1. Il presente decreto si applica a tutte le farmacie di cui sono titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate con il Servizio sanitario, ai sensi degli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che assicurano, oltre all'assistenza farmaceutica nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, i nuovi servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di seguito denominato «decreto legislativo». 2. Il presente decreto, in attuazione del decreto legislativo, regola l'attivazione dei nuovi servizi erogati presso le farmacie di cui al precedente comma 1, in maniera diffusa sul territorio nazionale, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione tra farmacie pubbliche e private inserite nel Servizio sanitario nazionale, nonche' tra operatori economici pubblici e privati. 3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente decreto le farmacie comunali la cui gestione sia stata affidata nel rispetto delle regole di concorrenza, ivi incluso l'affidamento a societa' mista pubblico-privata, il cui socio privato operativo sia stato selezionato con procedura ad evidenza pubblica.

Art. 2 Criteri comuni a tutte le tipologie di gestione delle farmacie comunali 1. Non sono ammesse a erogare i servizi di cui al decreto legislativo le farmacie comunali che non assicurano: a) osservanza delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio sanitari regionali; b) preventiva comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, da parte del titolare o del direttore della farmacia, della volonta' di erogare i nuovi servizi di cui al decreto legislativo; c) invarianza della spesa sanitaria e comunque aderenza alle norme vigenti in materia di patto di stabilita' riguardanti gli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale secondo quanto stabilito dalle vigenti normative inerenti la forma giuridica scelta per la gestione delle farmacie comunali; d) l'adesione alle iniziative di collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con particolare riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo. 2. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 1, tutte le spese e gli introiti concernenti l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo sono oggetto di apposita rendicontazione.

Art. 3 Farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia 1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo da parte delle farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia avviene nel rispetto dei seguenti criteri: a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), le eventuali assunzioni per le finalita' di cui al decreto legislativo devono essere compatibili con il rispetto, da parte dei Comuni, della vigente normativa in materia di spese e di assunzione di personale e devono riguardare esclusivamente unita' di personale sanitario, infermieri e fisioterapisti, o socio-sanitario. E' altresi' richiesto che la gestione delle farmacie abbia prodotto, negli ultimi due esercizi finanziari, un risultato contabile di gestione positivo, secondo le modalita' di cui alla successiva lettera b) e che dette assunzioni non eccedano i limiti di capienza del risultato contabile di gestione; b) ai fini dell'applicazione del presente decreto e relativamente alle farmacie gestite direttamente in economia, va dato atto, con separato documento da allegare al rendiconto di gestione, dei dati specifici contabili di entrata e di spesa che si riferiscono a ciascuna farmacia, evidenziando il risultato contabile di gestione e di amministrazione che deriva da tali atti, in modo che il Consiglio dell'ente possa conoscere anche le predette risultanze ai fini dell'approvazione del rendiconto. In sede di prima applicazione del presente decreto, i Comuni danno atto delle predette risultanze specifiche contabili del biennio precedente in sede di primo documento di bilancio sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'ente.

Art. 4 Farmacie gestite con diverse forme di gestione 1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo da parte delle farmacie gestite a mezzo di azienda speciale, di societa', di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui i Comuni sono unici titolari, e a mezzo di societa' di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarita', e' subordinato unicamente all'inserimento e all'integrazione nei relativi contratti dei criteri di cui all'art. 2 e alla condizione che la gestione delle farmacie stesse non abbia registrato perdite progressive nelle ultime tre annualita' di bilancio.

Art. 5 Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi 1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, fissa i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del Servizio sanitario, dell'attivita' assistenziale di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale. 2. L'accordo collettivo nazionale definisce altresi' i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneita' dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Fino all'entrata in vigore della convenzione i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 3. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non puo' comportare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2012 Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 184


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: