di Licia Albertazzi - Ordinanza Commissione Tributaria Provinciale di Perugia del 7 Febbraio 2013
L'istituto della mediazione tributaria obbligatoria - attivabile solo per opposizioni a cartelle esattoriali sino a 20.000 euro e solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - trova fondamento nel decreto legge 98/2011, convertito in Legge 111/2011. Nel provvedimento in oggetto i giudici della Commissione Tributaria di Perugia hanno espresso le proprie perplessità ed evidenziato l'irragionevolezza della decisione che scaturirebbe da un'applicazione letterale della normativa sopra citata.

 

Tra i motivi di rinvio al vaglio della Corte Costituzionale, ritenuti rilevanti e non manifestamente infondati, la Commissione Tributaria evidenzia come la normativa in oggetto contrasterebbe con i principi costituzionali di cui all'art. 3 (uguaglianza: discriminazione di trattamento, applicabilità soltanto nei confronti dell'ente impositore Agenzia delle Entrate), 24 (diritto di difesa: sua limitazione sostanziale poiché il contribuente può rivolgersi al giudice di merito soltanto decorsi 90 giorni dal termine della mediazione, lasso temporale durante il quale è possibile che si perfezionino i titoli esecutivi dall'accertamento del mancato pagamento.

Incongruenza dei termini) e 25 (giudice naturale precostituito per legge). Da ciò deriverebbe l'irragionevolezza e l'illogicità di applicazione delle regole in oggetto. Mancherebbe altresì un organo terzo ed imparziale idoneo a mediare circa la controversia: nel caso in cui la procedura di mediazione venga attivata ci si dovrebbe rivolgere ad un soggetto che, sebbene dotato di un ufficio autonomo e separato, sarebbe comunque interno alla stessa Pubblica Amministrazione.
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