La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 331 del 7 novembre 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative). Sulla base di quanto disposto dalla legge quadro in materia di elettrosmog, la L. 22 febbraio 2001, n. 36, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 3, comma 12, lettera a) della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4. Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale ha stabilito un criterio basato eclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione. La Corte non ha ritenuto sufficiente, per giustificare il tipo di intervento della legge regionale lombarda, il richiamo alla competenza regionale in materia di governo del territorio, che la legge quadro, al numero 1, della lettera d), dell'articolo 3, riconosce quanto a determinazione dei "criteri localizzativi". A tale concetto non possono, infatti, ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe, addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi, così, da "criteri di localizzazione" in "limitazioni alla localizzazione", dunque, in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della L. 22 febbraio 2001, n. 36. Interpretazione questa che, d'altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea ed all'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi. Con la stessa sentenza
n. 331 del 7 novembre 2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di istallazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione
. La disciplina impugnata, vietando l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza delle aree "sensibili" suddette, non si discosta sostanzialmente, sotto il profilo che qui interessa, da un'altra disposizione regionale che vieta l'installazione dei medesimi impianti su "ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido", ritenuta da questa Corte, con la sentenza n. 307 del 2003, compatibile con la L. 22 febbraio 2001, n. 36. Il divieto in questione non eccede l'ambito di un "criterio di localizzazione", sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, e dell'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge quadro, spetta alle Regioni. Esso, infatti, a differenza di quello contenuto nell'articolo 3, comma 12, lettera a) della legge regionale n. 4 del 2002, precedentemente esaminato, comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa.

( Corte Costituzionale, Sent. 07/11/2003 , n. 331 )

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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