Andatevi un po' a leggere qui sotto la sentenza del Tribunale di Torino in tema di utilizzo dei parametri della Legge Balduzzi, nome comune della Legge 8 novembre 2012, n. 189, il cui scopo, non è facile ironia, è di promuovere "un più alto livello di tutela della salute".
Il fatto storico oggetto della paradigmatica sentenza depositata il 16 gennaio 2013 dal Giudice monocratico Stefania TASSONE della Sezione Quarta Civile è presto compendiato.
L'intervento chirurgico cui si sottopose l'attrice determinava un evidente inestetismo che interessa la regione addominale: l'ombelico risulta lateralizzato a sinistra rispetto all'ideale linea mediana e compare un'asimmetria delle due regioni emi-addominali.
L'intervento non comportava la soluzione di problemi di difficoltà particolare.
Tuttavia, la grave obesità della paziente ne aumentava il coefficiente di difficoltà.
Complicanza (evenienza non infrequente, descritta nella letteratura medica): necrosi cutanea conseguenza della grave sofferenza su base ischemica di parte della parete addominale.
Tale complicanza non è imputabile all'operatore non risultando chiaramente riconducibile ad errore di tecnica chirurgica; non è ascrivibile neppure ad erronea gestione della fase post operatoria della paziente.
Talché, non appaiono ravvisabili fattori univoci e chiari idonei a configurare imperizia, imprudenza, negligenza.
Tuttavia, l'elemento dell'obesità gioca un significativo ruolo.
Infatti, con i suoi centoquattro chilogrammi l'attrice rientrava nel novero dei pazienti per i quali l'intervento in concreto praticato è controindicato.
Vi invito ora a ragionare, aprendo l'allegato qui in calce, sul percorso argomentativo seguito a scopo risarcitorio dal giudicante sabaudo. Ed a commentarlo utilizzando le pratiche forme riportate al termine della news.
Ringrazio l'Avv. Angelo Massimo PERRINI per l'invio della sentenza del Tribunale di Torino.
Vedi allegato
Il fatto storico oggetto della paradigmatica sentenza depositata il 16 gennaio 2013 dal Giudice monocratico Stefania TASSONE della Sezione Quarta Civile è presto compendiato.
L'intervento chirurgico cui si sottopose l'attrice determinava un evidente inestetismo che interessa la regione addominale: l'ombelico risulta lateralizzato a sinistra rispetto all'ideale linea mediana e compare un'asimmetria delle due regioni emi-addominali.
L'intervento non comportava la soluzione di problemi di difficoltà particolare.
Tuttavia, la grave obesità della paziente ne aumentava il coefficiente di difficoltà.
Complicanza (evenienza non infrequente, descritta nella letteratura medica): necrosi cutanea conseguenza della grave sofferenza su base ischemica di parte della parete addominale.
Tale complicanza non è imputabile all'operatore non risultando chiaramente riconducibile ad errore di tecnica chirurgica; non è ascrivibile neppure ad erronea gestione della fase post operatoria della paziente.
Talché, non appaiono ravvisabili fattori univoci e chiari idonei a configurare imperizia, imprudenza, negligenza.
Tuttavia, l'elemento dell'obesità gioca un significativo ruolo.
Infatti, con i suoi centoquattro chilogrammi l'attrice rientrava nel novero dei pazienti per i quali l'intervento in concreto praticato è controindicato.
Vi invito ora a ragionare, aprendo l'allegato qui in calce, sul percorso argomentativo seguito a scopo risarcitorio dal giudicante sabaudo. Ed a commentarlo utilizzando le pratiche forme riportate al termine della news.
Ringrazio l'Avv. Angelo Massimo PERRINI per l'invio della sentenza del Tribunale di Torino.
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