La Cassazione civile, Sez. Lavoro, sent. n. 8267 del 24 maggio 2003,Ric. Cassa Italiana di previdenza e assistenza dei Geometri, Res. Livi, ha precisato i modi e tempi di applicazione dell'aumento da 1,75 a 2 ex D.M. n. 29 del 1988 del coefficiente per la determinazione della pensione per i geometri in base al reddito annuo. Le pensioni di vecchiaia erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, a norma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, avevano importo pari al prodotto del numero di anni di iscrizione e contribuzione per la percentuale dell'1,75 del reddito professionale medio annuale dell'ultimo decennio (salvo il ricorso a percentuali minori per scaglioni di reddito superiori a determinati importi). Il D.M. 19 gennaio 1988, n. 29 aumentava il coefficiente da 1,75 a 2, unitamente ai coefficienti per i più elevati scaglioni di reddito sulla base della facoltà concessa dal nono comma del citato art. 2 in relazione alle condizioni tecnico - finanziarie del fondo. Gli effetti dell'aumento al 2% Secondo la Cassazione l'aumento ha effetto, con la prevista decorrenza dal 1 gennaio 1987, anche nei confronti delle pensioni già liquidate, avendo carattere unitario le norme di legge che hanno indicato la percentuale in vigore inizialmente e previsto la possibilità di un suo successivo aumento, ed essendo illogico ritenere che nelle stesse già fosse insita la volontà di discriminare il trattamento dei pensionati a seconda dell'epoca del loro collocamento in pensione. Inoltre l'adeguamento del trattamento pensionistico in favore degli iscritti alla cassa di previdenza ed assistenza dei geometri, conseguente all'aumento dei coefficienti previsto dal D.M. n. 29 del 1988, è dovuto per legge, e non necessita, per la sua erogazione e per la corresponsione degli arretrati, di una apposita domanda in tal senso da parte del pensionato.
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
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