LIA Law In Action sottopone alla Vostra attenzione una sentenza, frutto dell'illuminata penna del Dott. Claudio Casarano del Tribunale di Taranto, che, nel pronunziare l'estinzione per effetto del fallimento di una delle parti, fa decorrere il termine per la prosecuzione del processo dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo: nella specie si è ritenuto che per il fallimento decorresse dalla conoscenza legale, rappresentata dall'invio al curatore del fallimento di apposita raccomandata da parte del legale che rappresentava la parte fallita. "...Le parti sostenevano delle tesi contrapposte in tema di individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione: per la difesa del curatore ricorrente doveva farsi coincidere con la propria conoscenza effettiva del fallimento; per la controparte invece doveva individuarsi nella pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, per evidenti ragioni di certezza e celerità di definizione delle pendenze e quindi anche dei contenziosi in cui era parte il soggetto fallito; in particolare, va aggiunto, per quei giudizi pendenti per i quali non può operare la vis actractiva della competenza del giudice fallimentare.
La conoscenza effettiva dell'evento interruttivo non può rappresentare il dies a quo per la decorrenza di un termine perentorio: se così fosse il termine finirebbe con l'essere spostato a piacimento avanti nel tempo a descrizione dell'interessato..."
...Anche la tesi resistente tuttavia non può essere accolta.
Far coincidere il dies a quo della decorrenza del termine per la prosecuzione ex art. 302 - 305 c.p.c. (ma vale anche in caso di riassunzione nel caso in cui ex art. 303 si attivi la parte non colpita dall'evento interruttivo; si veda infatti l'art. 305 c.p.c.) si tradurrebbe nel porre a carico della parte interessata un onere di riassunzione anche quando non ha la possibilità materiale di venire a conoscenza del processo in cui era parte il soggetto dichiarato fallito".
Nel regime previgente, in cui l'estinzione doveva essere eccepita nella prima difesa utile, si è ritenuto poi che anche la parte contumace dopo la riassunzione potesse sollevarla nel costituirsi beninteso sempre in primo grado e purchè fosse stata sollevata prima di ogni altra difesa anche in rito. "...Deve infatti ritenersi che la regola in materia sia rappresentata proprio dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c., nella sua previgente formulazione: "L'estinzione opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa…".
Ciò che conta è che l'interesse della parte interessata a veder estinto il processo sia manifestato, quando si costituisce, in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra difesa, in rito ed in merito.
E l'interpretazione in materia della S.C. è stata sempre nel senso di considerare l'eccezione in parola tempestiva a condizione che sia eccepita per la prima volta in primo grado.
Si tratta insomma di norma speciale che detta in modo esaustivo la disciplina in tema di preclusione.
Del resto non può essere la disciplina rilevante quella ex art. 167, II co., c.p.c., dal momento che l'estinzione può avvenire in un momento successivo alla prima udienza, come peraltro si dava nel caso di specie; e si tenga conto che il processo una volta riassunto, pur se imposto l'onere di nuova costituzione, implica pur sempre semplice prosecuzione di quello iniziato e non anche un nuovo procedimento.
Anche a voler ragionare in termini di invalidità processuale, la soluzione non sarebbe stata diversa.
Ipotizzando una nullità relativa per violazione di norma posta nell'interesse della parte interessata all'estinzione, l'eccezione è sollevabile nella prima istanza o difesa successiva all'atto ex art. 157 c.p.c.
Si tratta di norma simile a quella contemplata in maniera esaustiva dall'art. 307, ultimo comma citato, che individua il momento rilevante in cui sollevare l'eccezione nella prima difesa utile.
Momento utile che non può essere rappresentato dalla prima udienza successiva alla notifica dell'atto di riassunzione o dal termine che il giudice fissa allo scopo; anche perché quando il legislatore ha voluto prevedere una decadenza lo ha fatto espressamente, come appunto avviene con l'art. 167, II co.
Norma peraltro di stretta interpretazione ex art. 14 delle Preleggi.
Peraltro la S.C. in materia considerava tardiva solo quella eccepita in grado d'appello, facendo per di più salva l'ipotesi che fosse stata eccepita per la prima volta con l'impugnazione ad opera della parte contumace in primo grado....". La sentenza jonica è del 27 marzo 2013 ed è inedita. Buona lettura!

TRIBUNALE DI TARANTO - II SEZIONE

In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.... R.G. anno 2008 Affari Civili Contenziosi promossa da: Equitalia Pragma Spa, in persona del suo legale rappresentante - rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore D'Orso; Fallimento A S.R.L., in persona del curatore dott. Mario Turco, rappresentata e difesa dall'avv.to Dante Messinese; CONTRO M S.R.L. - già M. S.R.L. - rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Poliseno e Massimo Poliseno;
OGGETTO: "Azione Revocatoria".
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;

MOTIVI DELLA DECISIONE

LA DOMANDA ORIGINARIA EX ART. 2901 C.C. E QUELLA FATTA PROPRIA DAL FALLIMENTO CON RICORSO PER RIASSUNZIONE
Con l'atto introduttivo di questo giudizio l'Equitalia Pragma s.p.a. chiedeva che fossero revocati ex art. 2901 c.c. gli atti dispositivi posti in essere in data 25-07-2003 dalla propria debitrice A SRL in favore dell'allora M SRL, ed aventi ad oggetto più immobili costituenti la sede dell'attività commerciale ivi svolta dalla prima.
Alla predetta data, con apposita scrittura privata, cedeva altresì la propria attività commerciale svolta nei predetti immobili alla M srl., che a sua volta deteneva parte del capitale della M.
Il complesso immobiliare, oltre alle merci esistenti nel supermercato, veniva venduto ad un prezzo di euro 1.500.000,00, da considerarsi, opinava l'istante, fraudolentemente sottostimato.
Il contraddittorio nei confronti della terza acquirente si perfezionava regolarmente, tanto che si costituiva per tempo. Non così invece nei confronti della venditrice; si disponeva infatti alla prima udienza 04-02-2009 la rinnovazione della notifica, reiterata all'udienza del 04-11-2009, posto che l'ultima era avvenuta senza rispettare il termine minimo a comparire.
Quindi all'udienza del 21-04-2010 veniva prodotta la certificazione della relata di notifica secondo cui in data 22-07-2009 era stato dichiarato il fallimento della A S.R.L.. In data 15-11-2010 il fallimento depositava ricorso per la prosecuzione ex art. 302 della causa ed allo scopo veniva fissata udienza di comparizione con decreto, che veniva notificato alla sola terza acquirente, posto che il curatore doveva intendersi ormai subentrato alla creditrice attrice Equitalia nella legittimazione esclusiva a proporre l'azione revocatoria; la quale infatti si sarebbe tradotta a vantaggio di tutti i creditori della massa.
Si costituiva quindi la terza acquirente, che nelle more del processo prendeva la nuova denominazione di M.
La successiva trattazione della causa s'incentrava soprattutto sul se si fosse o meno estinto il processo, posto che a dire della convenuta doveva ritenersi che il termine di legge di sei mesi, decorrente dall'evento interruttivo rappresentato dalla sentenza che aveva pronunziato il fallimento, ed allora vigente, fosse già inutilmente decorso quando veniva depositato ricorso per riassunzione.
All'udienza del 17-10-2012 la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
IL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI FALLIMENTO DELLA PARTE: NUOVA IPOTESI DI INTERRUZIONE AUTOMATICA (IPSO IURE)
Come è noto a decorrere dal 16-07-2006, e quindi applicabile a questo giudizio, è con l'apertura del fallimento che si ha l'interruzione del processo; tanto in virtù dell'art. 41 del D.l.vo 09-03-2006 n. 5, che ha aggiunto un nuovo comma all'art. 43 della Legge Fallimentare.
Di conseguenza con la pubblicazione della sentenza di fallimento si ha una nuova ipotesi di interruzione automatica del processo, al pari di quella che si ha quando l'evento interruttivo colpisca la parte contumace o il procuratore costituito.
Nel caso in esame anche se l'interruzione veniva dichiarata all'udienza del 21-04-2010, il momento in cui operava sul piano giuridico coincideva con il deposito della sentenza che dichiarava il fallimento, ossia in data 22-07-2009; con la conseguenza che il ricorso del 15-11-2010 doveva considerarsi tardivo ed estinto quindi il processo.
La ratio del rigore imposto dalla nuova norma appare evidente: evitare che sia rimessa alla dichiarazione del procuratore costituito il momento in cui far operare la decorrenza del termine perentorio per la riassunzione del processo. E nella prassi purtroppo accadeva a volte che il procuratore non attento omettesse di dichiarare il fallimento della parte rappresentata, così creando un'impasse sul piano processuale; senza contare che finiva poi il nascere un contenzioso sul se fosse o meno necessaria la sua dichiarazione per l'operare della interruzione e la risposta, di fronte al chiaro dettato legislativo prima vigente, era necessariamente positiva.
IL DIVERSO MOMENTO IN CUI OPERA LA DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE: LA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO
Le parti sostenevano delle tesi contrapposte in tema di individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione: per la difesa del curatore ricorrente doveva farsi coincidere con la propria conoscenza effettiva del fallimento; per la controparte invece doveva individuarsi nella pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, per evidenti ragioni di certezza e celerità di definizione delle pendenze e quindi anche dei contenziosi in cui era parte il soggetto fallito; in particolare, va aggiunto, per quei giudizi pendenti per i quali non può operare la vis actractiva della competenza del giudice fallimentare.
La tesi ricorrente, al pari - come vedremo - di quella resistente, non può trovare accoglimento.
La conoscenza effettiva dell'evento interruttivo non può rappresentare il dies a quo per la decorrenza di un termine perentorio: se così fosse il termine finirebbe con l'essere spostato a piacimento avanti nel tempo a descrizione dell'interessato.
E tradisce la fallacia dell'interpretazione sul punto portata avanti dalla difesa ricorrente la circostanza che finisse con l'individuare arbitrariamente il momento in cui avveniva la conoscenza del fallimento; nel depositare infatti il ricorso per la prosecuzione della causa interrotta (ex art. 302 c.p.c.) in data 15-11-2010 così testualmente individuava il dies a quo in contestazione: "In data 05-05-2010 il curatore del Fallimento della A. s.r.l. apprendeva che in data 21-04-2010 era stato interrotto il giudizio di revocatoria ordinaria promosso dinanzi al Tribunale di Taranto…" Il capitolo di prova allo scopo articolato andava nella stessa direzione: "Vero che il 05-05-2010 la dott.ssa… su incarico del curatore si recava presso la Cancelleria del Tribunale di Taranto per verificare la pendenza di cause che vedevano coinvolta la società A. S.r.l.?"
In altri termini non si vede perché non avrebbe potuto la conoscenza avvenire in un momento successivo o precedente rispetto a quello arbitrariamente indicato.
Anche la tesi resistente tuttavia non può essere accolta.
Far coincidere il dies a quo della decorrenza del termine per la prosecuzione ex art. 302- 305 c.p.c. (ma vale anche in caso di riassunzione nel caso in cui ex art. 303 si attivi la parte non colpita dall'evento interruttivo; si veda infatti l'art. 305 c.p.c.) si tradurrebbe nel porre a carico della parte interessata un onere di riassunzione anche quando non ha la possibilità materiale di venire a conoscenza del processo in cui era parte il soggetto dichiarato fallito.
O si deve pretendere che il curatore non appena nominato sia onerato di verificare se in tutti i tribunali nazionali siano pendenti cause in cui era coinvolto il soggetto fallito?
A ben vedere poi esiste già una regula iuris individuata dalla S.C. per una fattispecie analoga, ossia per il caso di morte del procuratore della parte costituita nel processo o della parte contumace.
S'intende fare riferimento a quella regola per cui occorre in materia aver riguardo alla conoscenza legale dell'evento interruttivo; ossia il curatore del fallimento deve essere venuto a conoscenza per il tramite di un atto proveniente dal processo: comunicazione, notificazione, dichiarazione o certificazione.
A tali atti deve equipararsi anche la comunicazione effettuata dal difensore del soggetto fallito al curatore del fallimento con raccomandata; non anche - si è avuto anche occasione di precisare - quella proveniente dalla parte di persona, perché parte privata se considerata in sé e non per il tramite del procuratore che la rappresenta formalmente nel processo in cui si è verificato l'evento interruttivo.
LA RACCOMANDATA CON LA QUALE VENIVA COMUNICATO L'EVENTO INTERRUTTIVO AL CURATORE DEL FALLIMENTO E IRRILEVANZA DEL DISCONOSCIMENTO DELLA FIRMA DI RICEZIONE PER SCALFIRE LA SUA EFFICACIA PROBATORIA IN PUNTO DI RICEZIONE DELL'ATTO - L'INEFFICACIA DELLA CONTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA COPIA ALL'ORIGINALE
Nel processo in esame il procuratore della parte colpita dall'evento dichiarava, all'ultima udienza tenutasi prima dell'interruzione, di aver comunicato con apposita raccomandata al curatore del Fallimento la pendenza di questo processo.
La parte resistente, dopo l'avvenuta riassunzione del processo, produceva copia dell'avviso di ricevimento, che attestava la ricezione della predetta raccomandata da parte del curatore in data 12-01-2010, con la conseguenza che il ricorso depositato in data 15-11-2010 doveva considerarsi proposto al di là del termine perentorio dei sei mesi ex art. 305 c.p.c.
Disconosceva però il curatore la firma di ricezione o meglio dichiarava di non conoscerla come appartenente ad uno dei suoi collaboratori. Non considera però la difesa istante che la certificazione dell'agente postale della ricezione del plico da parte di persona abilitata a riceverlo non può essere sconfessata se non dalla querela di falso.
Il principio è stato infatti affermato dalla S.C. (22-11-2006 n. 24852): "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale".
Il curatore del Fallimento disconosceva però anche la conformità all'originale della copia dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata.
Anche in questo caso non considera però la sua difesa che la circostanza dell'avvenuta comunicazione legale della pendenza del processo veniva attestata dal difensore della parte fallita nell'ultima udienza tenutasi prima dell'interruzione; il quale dichiarava altresì il momento in cui la raccomandata era giunta a destinazione e cioè proprio alla data del 12-01-2010.
Con la conseguenza che già in sede di riassunzione, posto che con questa il processo interrotto prosegue, la difesa istante doveva dare conto, nell'individuare il dies a quo in parola, perché non si sarebbe dovuto tenere conto della data di conoscenza legale della pendenza del processo già acquisita agli atti; viceversa si limitava ad individuare arbitrariamente tale momento in quello del 05-05-2010.
Peraltro a ben vedere la raccomandata doveva essere contenuta nel fascicolo della parte fallita, allora difesa dal difensore che ben assolveva all'onere di avvisare il curatore del fallimento della pendenza del processo; fascicolo di parte di cui ben avrebbe potuto ordinarsi d'ufficio il deposito ai sensi dell'art. 169, I co., c.p.c.-.
IL MOMENTO IN CUI PUÒ UTILMENTE ECCEPIRSI L'ESTINZIONE DEL PROCESSO, AVUTO RIGUARDO AL REGIME PREVIGENTE
La difesa del curatore del fallimento utilizzava un'ulteriore difesa per neutralizzare l'eccezione di estinzione sollevata dalla difesa convenuta, costituitasi dopo la riassunzione: eccepiva il suo tardivo rilievo ex art. 307, ultimo comma, nella sua vecchia formulazione, prima cioè dell'introduzione della nota novella entrata in vigore il 04-07-2009. Tale difesa muoveva dal rilievo che la controparte si era costituita dopo essere stata dichiarata contumace, a ricorso per riassunzione regolarmente notificato. Dovendosi aver riguardo pacificamente alla disciplina in tema di questioni di rito sollevabili su eccezione di parte, argomentava la difesa del fallimento, la regola in tema di preclusione doveva essere individuata, ex art. 167, II co., c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta che la controparte avrebbe dovuto depositare nei venti giorni prima dell'udienza di riassunzione trascorsa nella sua contumacia.
La tesi non può essere accolta.
Deve infatti ritenersi che la regola in materia sia rappresentata proprio dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c., nella sua previgente formulazione: "L'estinzione opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa…".
Ciò che conta è che l'interesse della parte interessata a veder estinto il processo sia manifestato, quando si costituisce, in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra difesa, in rito ed in merito.
E l'interpretazione in materia della S.C. è stata sempre nel senso di considerare l'eccezione in parola tempestiva a condizione che sia eccepita per la prima volta in primo grado.
Si tratta insomma di norma speciale che detta in modo esaustivo la disciplina in tema di preclusione.
Del resto non può essere la disciplina rilevante quella ex art. 167, II co., c.p.c., dal momento che l'estinzione può avvenire in un momento successivo alla prima udienza, come peraltro si dava nel caso di specie; e si tenga conto che il processo una volta riassunto, pur se imposto l'onere di nuova costituzione, implica pur sempre semplice prosecuzione di quello iniziato e non anche un nuovo procedimento. Anche a voler ragionare in termini di invalidità processuale, la soluzione non sarebbe stata diversa.
Ipotizzando una nullità relativa per violazione di norma posta nell'interesse della parte interessata all'estinzione, l'eccezione è sollevabile nella prima istanza o difesa successiva all'atto ex art. 157 c.p.c.
Si tratta di norma simile a quella contemplata in maniera esaustiva dall'art. 307, ultimo comma citato, che individua il momento rilevante in cui sollevare l'eccezione nella prima difesa utile.
Momento utile che non può essere rappresentato dalla prima udienza successiva alla notifica dell'atto di riassunzione o dal termine che il giudice fissa allo scopo; anche perché quando il legislatore ha voluto prevedere una decadenza lo ha fatto espressamente, come appunto avviene con l'art. 167, II co.. Norma peraltro di stretta interpretazione ex art. 14 delle Preleggi.
Peraltro la S.C. in materia considerava tardiva solo quella eccepita in grado d'appello, facendo per di più salva l'ipotesi che fosse stata eccepita per la prima volta con l'impugnazione ad opera della parte contumace in primo grado.
Le spese, in considerazione della novità della questione, è giusto che siano compensate integralmente.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta originariamente dalla Equitalia Pragma Spa nei confronti della A S.R.L. e della M S.r.l. e poi, con ricorso per riassunzione del 15-11-2010, dal Fallimento della A S.R.L., in persona del suo curatore, nei confronti della M S.R.L. ( già M. srl), rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
F.to Dott. Claudio Casarano.
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