La Cassazione civile ha affrontato il tema della revoca dell'anticipazione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche e delle conseguenze in ordine ai rapporti con il soggetto che ha prestato le garanzie finanziarie per l'erogazione dell'anticipazione stessa
La questione
L'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 consente che, in via eccezionale, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino all'appaltatore fino al 10% del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La stessa norma prevede che le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate. La Cassazione civile [Sez. III, sent. n. 11448 del 23 luglio 2003, Ric. Assitalia SpA Res. Com. Pieve Tesino, rv. 565362] ha affrontato il rapporto con il soggetto che ha prestato le garanzie finanziarie per l'erogazione dell'anticipazione.
I precedenti
Sul tema la Cassazione aveva affermato: - qualora un'Amministrazione dello Stato od un ente pubblico concedano all'appaltatore un'anticipazione sul prezzo contrattuale, dietro garanzia o cauzione, secondo le previsioni degli artt. 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972, l'obbligo di restituzione, e, correlativamente, nel caso di garanzia mediante polizza fideiussoria, il debito del fideiussore, si riducono progressivamente in proporzione della parte del prezzo che sia nel frattempo maturata con l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche nel caso di risoluzione dell'appalto, con conseguenziale revoca dell'anticipazione, l'appaltante non può pretendere dal fideiussore il pagamento dell'intera somma, dovendo conteggiare in detrazione quella porzione già convertita in prezzo[Sez. I, sent. n. 3080 del 11 aprile 1990, I.A.C.P. di Grosseto c. Soc. Fiasa Assicurazioni (rv 466620)]; - in tema di appalto di opere pubbliche, la revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici, quale espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, implica il diritto di chiedere al fideiussore (che ha garantito l'anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza l'obbligo di detrarre il valore delle opere eseguite, salva la possibilità per il garante, dopo l'avvenuto pagamento, di agire in ripetizione d'indebito verso il beneficiario, facendo valere i diritti che competono al debitore nel rapporto principale [Sez. I, sent. n. 7345 del 1 luglio 1995, Soc. La Nationale c. I.A.C.P. di Rieti (rv 493167)].
La recente decisione
Nell'ultima decisione si è affermato: "la revoca dell'anticipazione delle somme, che é espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, implica il diritto di chiedere al fideiussore che ha garantito l'anticipazione il pagamento della somma, e, se non sono state previste deroghe espresse, anche per l'ente committente vale la regola dell'art. 1957 primo comma, secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate, con la precisazione che in questa fattispecie per "scadenza dell'obbligazione principale" deve intendersi non il termine di scadenza previsto originariamente nel contratto, bensì, l'epoca di ultimazione dei lavori, ovvero, in difetto, la data in cui per eventi di natura patologica (quali la risoluzione del contratto) il rapporto si sia comunque estinto". ( Cassazione Civile, Sent. 23/07/2003 , n. 11448 )
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
La questione
L'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 consente che, in via eccezionale, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino all'appaltatore fino al 10% del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La stessa norma prevede che le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate. La Cassazione civile [Sez. III, sent. n. 11448 del 23 luglio 2003, Ric. Assitalia SpA Res. Com. Pieve Tesino, rv. 565362] ha affrontato il rapporto con il soggetto che ha prestato le garanzie finanziarie per l'erogazione dell'anticipazione.
I precedenti
Sul tema la Cassazione aveva affermato: - qualora un'Amministrazione dello Stato od un ente pubblico concedano all'appaltatore un'anticipazione sul prezzo contrattuale, dietro garanzia o cauzione, secondo le previsioni degli artt. 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972, l'obbligo di restituzione, e, correlativamente, nel caso di garanzia mediante polizza fideiussoria, il debito del fideiussore, si riducono progressivamente in proporzione della parte del prezzo che sia nel frattempo maturata con l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche nel caso di risoluzione dell'appalto, con conseguenziale revoca dell'anticipazione, l'appaltante non può pretendere dal fideiussore il pagamento dell'intera somma, dovendo conteggiare in detrazione quella porzione già convertita in prezzo[Sez. I, sent. n. 3080 del 11 aprile 1990, I.A.C.P. di Grosseto c. Soc. Fiasa Assicurazioni (rv 466620)]; - in tema di appalto di opere pubbliche, la revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici, quale espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, implica il diritto di chiedere al fideiussore (che ha garantito l'anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza l'obbligo di detrarre il valore delle opere eseguite, salva la possibilità per il garante, dopo l'avvenuto pagamento, di agire in ripetizione d'indebito verso il beneficiario, facendo valere i diritti che competono al debitore nel rapporto principale [Sez. I, sent. n. 7345 del 1 luglio 1995, Soc. La Nationale c. I.A.C.P. di Rieti (rv 493167)].
La recente decisione
Nell'ultima decisione si è affermato: "la revoca dell'anticipazione delle somme, che é espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, implica il diritto di chiedere al fideiussore che ha garantito l'anticipazione il pagamento della somma, e, se non sono state previste deroghe espresse, anche per l'ente committente vale la regola dell'art. 1957 primo comma, secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate, con la precisazione che in questa fattispecie per "scadenza dell'obbligazione principale" deve intendersi non il termine di scadenza previsto originariamente nel contratto, bensì, l'epoca di ultimazione dei lavori, ovvero, in difetto, la data in cui per eventi di natura patologica (quali la risoluzione del contratto) il rapporto si sia comunque estinto". ( Cassazione Civile, Sent. 23/07/2003 , n. 11448 )
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
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