Avv. Riccardo Carlone - www.studiocarlone.it - In generale: la L. 28.06.2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" pubblicata in G.U. il 03.07.2012, n. 153 ed entrata in vigore il 18.07.2012.
Applicabilità delle modifiche ivi disciplinate agli atti di recesso formalizzati prima dell'entrata in vigore della Riforma.
Sono due le principali modifiche introdotte dalla L. 28.06.2012 n. 92 e che richiedono una attenta interpretazione al fine di accertare la loro applicabilità o meno agli atti di licenziamento comminati prima della sua entrata in vigore e non ancora oggetto di giudizio: la prima è di carattere processuale ed è prevista nei commi da 47 a 66 dell'art. 1; la seconda di carattere sostanziale è contenuta nel comma 42 dello stesso art. 1 che riforma pressoché integralmente l'art. 18 della L. 20.05.1970 n. 300 introducendo con i commi dal quarto al settimo una diversa disciplina e sanzione, rispetto alla disciplina previgente, in tema di licenziamenti illegittimi per difetto di giusta causa e giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
L'applicabilità in termini temporali della riforma procedurale di cui ai commi da 47 a 66 dell'art. 1 è disciplinata dal successivo comma 67 che statuisce come "I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."
Ne consegue come, in ossequio alle richiamate disposizioni procedurali, il giudizio in tali fattispecie e successivamente al 18.07.2012 dovrà essere in ogni caso introdotto nel rispetto delle forme e dei termini di cui ai commi da 47 a 66 dell'art. 1 L. 28.06.2012 n. 92.
Diversamente circa l'ambito operativo e temporale dell'applicabilità della modifica di cui al comma 42 dello stesso art. 1 nulla il Legislatore dispone.
Ed in verità nulla avrebbe potuto disporre, se non a conferma della regola generale prescritta nell'art. 11 delle Preleggi, stante il contenuto esclusivamente "sostanziale" della modifica, inapplicabile pertanto solo ai rapporti futuri o, più precisamente, alle conseguenze connesse ai recessi dal contratto di lavoro intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Legge.
Al riguardo a dirimere ab initio la potenziale problematica interpretativa - interrompendo sul nascere eventuali operazioni ermeneutiche volte a ritenere immediatamente applicabile, anche agli atti di recesso anteriori alla sua entrata in vigore se non, addirittura, ai giudizi in corso, il novellato art. 18 - una serie di pronunce della S.C. che, seppur assunte in ragione della Legge 11.05.1990 n. 108, si pongono a risoluzione pacifica di una fattispecie che si presentava, al tempo, pressoché identica a quella prospettata.
Se ne annotano, per brevità espositiva, solo alcune:
i. "La norma dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali), che (modificando l'art. 18 della legge n. 300 del 1970) … ha carattere innovativo e perciò, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non può incidere su situazioni sostanziali prodottesi nel vigore della normativa precedente. (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 4103 del 03.04.1992);
ii. "La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali) ha carattere innovativo e pertanto, non potendo essa incidere, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile alle ipotesi di licenziamenti verificatisi prima della sua entrata in vigore." (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 2999 del 15-03-1995);
iii. "Gli effetti di un licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990 sono regolati dalla normativa previgente, a norma dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., anche riguardo alle eventuali implicazioni delle modificazioni dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 …. trattandosi di effetti sostanziali di una fattispecie già perfetta su cui non incide lo "ius superveniens". (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 809 del 27-01-1998).
E' indubbio come l'analisi interpretativa della norma sopravvenuta dovrà essere identica a quella risolta già a suo tempo dalla Giurisprudenza della S.C. per quanto concerne la Legge 108/90 che, al pari della cd. "Riforma Fornero", prevedeva implicazioni delle modificazioni dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la natura sostanziale della norma ed il suo carattere di ius superveniens.
Si noti come, al riguardo, la Giurisprudenza è sempre stata granitica nell'escludere l'applicabilità a rapporti sostanziali già delineatisi dello ius superveniens anche al di fuori di pronunce relative alla Legge 108/90.
Su tutte:
iv. "Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 cod. civ. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato ….Ne deriva, in base al principio "tempus regit actum" l'irrilevanza di norme disciplinanti la materia in modo innovativo, entrata in vigore dopo il suddetto momento di perfezionamento." (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 874 del 02-02-1999).
Pur quanto precede dirimendo la questione va sottolineato anche un ulteriore aspetto che esclude, senza possibilità di dubbio, l'applicabilità agli atti di recesso anteriori alla sua entrata in vigore del comma 42 dell'art. 1 della L. 28.06.2012 n. 92, che risiede nel precedente comma 41 della stessa norma.
Con esso la Legge di riforma, attraverso la riscrittura dell'art. 7 della L. 604/1966, introduce una nuova procedura che il datore di lavoro deve obbligatoriamente rispettare prima di comunicare al lavoratore il licenziamento che prevede, tra le altre, anche l'interessamento della Direzione Territoriale del Lavoro.
Tralasciando in questa sede lo specifico della procedura conciliativa rileva sull'operazione ermeneutica in corso esclusivamente un ovvia conseguenza: il Legislatore ha previsto per la maggior parte (quelli per motivi economici o "oggettivi") dei licenziamenti successivi all'entrata in vigore della Riforma una particolare procedura proprio in ragione dell'uniformità degli scopi perseguiti dalla Riforma stessa e delle conseguenze previste in caso di licenziamenti illegittimi; risulterebbe, quindi, quantomeno illogico pensare ad un impatto "spezzettato" in termini sostanziali di un procedimento completamente rivisto - quale quello del recesso nelle aziende aventi requisiti dimensionali di cui al comma ottavo dell'art. 18 L. 300/1970 - che preveda da una parte una applicazione immediata dei commi dal quarto al settimo del novellato art. 18 su atti di recesso formalizzati secondo la vecchia disciplina (ed in ragione di diversi effetti sostanziali in base al principio "tempus regit actum". Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 874 del 02.02.1999) e una procedura di comunicazione del recesso invece, ovviamente, applicata solo agli atti successivi.
In termini generali, quindi, ai giudizi successivi all'entrata in vigore della Riforma aventi ad oggetto la richiesta declaratoria di illegittimità di licenziamenti comminati invece prima del 18.07.2012 sarà comunque applicabile la nuova disciplina procedurale in tema di licenziamenti illegittimi di cui ai commi da 47 a 66 dell'art. 1 L. 28.06.2012 n. 92 non tanto per l'espresso richiamo ivi fatto alle previsioni di cui all'art. 18 Legge 300/70 (Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.), bensì trattandosi di norma procedurale e, come tale, a mente dell'art. 11 delle Preleggi e dell'interpretazione datagli dalla S.C., idonea ad influire sui procedimenti relativi a situazioni sostanziali già definite ma non ancora pendenti nella sede giudiziale, ove espressamente previsto, a differenza della modifica dell'art. 18 in termini sostanziali che sarà, pertanto, applicabile nella sua interezza - procedura di comunicazione recesso ed effetti in caso di sua illegittimità - solo agli atti di recesso successivi al 18.07.2012.
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Applicabilità delle modifiche ivi disciplinate agli atti di recesso formalizzati prima dell'entrata in vigore della Riforma.
Sono due le principali modifiche introdotte dalla L. 28.06.2012 n. 92 e che richiedono una attenta interpretazione al fine di accertare la loro applicabilità o meno agli atti di licenziamento comminati prima della sua entrata in vigore e non ancora oggetto di giudizio: la prima è di carattere processuale ed è prevista nei commi da 47 a 66 dell'art. 1; la seconda di carattere sostanziale è contenuta nel comma 42 dello stesso art. 1 che riforma pressoché integralmente l'art. 18 della L. 20.05.1970 n. 300 introducendo con i commi dal quarto al settimo una diversa disciplina e sanzione, rispetto alla disciplina previgente, in tema di licenziamenti illegittimi per difetto di giusta causa e giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
L'applicabilità in termini temporali della riforma procedurale di cui ai commi da 47 a 66 dell'art. 1 è disciplinata dal successivo comma 67 che statuisce come "I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."
Ne consegue come, in ossequio alle richiamate disposizioni procedurali, il giudizio in tali fattispecie e successivamente al 18.07.2012 dovrà essere in ogni caso introdotto nel rispetto delle forme e dei termini di cui ai commi da 47 a 66 dell'art. 1 L. 28.06.2012 n. 92.
Diversamente circa l'ambito operativo e temporale dell'applicabilità della modifica di cui al comma 42 dello stesso art. 1 nulla il Legislatore dispone.
Ed in verità nulla avrebbe potuto disporre, se non a conferma della regola generale prescritta nell'art. 11 delle Preleggi, stante il contenuto esclusivamente "sostanziale" della modifica, inapplicabile pertanto solo ai rapporti futuri o, più precisamente, alle conseguenze connesse ai recessi dal contratto di lavoro intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Legge.
Al riguardo a dirimere ab initio la potenziale problematica interpretativa - interrompendo sul nascere eventuali operazioni ermeneutiche volte a ritenere immediatamente applicabile, anche agli atti di recesso anteriori alla sua entrata in vigore se non, addirittura, ai giudizi in corso, il novellato art. 18 - una serie di pronunce della S.C. che, seppur assunte in ragione della Legge 11.05.1990 n. 108, si pongono a risoluzione pacifica di una fattispecie che si presentava, al tempo, pressoché identica a quella prospettata.
Se ne annotano, per brevità espositiva, solo alcune:
i. "La norma dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali), che (modificando l'art. 18 della legge n. 300 del 1970) … ha carattere innovativo e perciò, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non può incidere su situazioni sostanziali prodottesi nel vigore della normativa precedente. (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 4103 del 03.04.1992);
ii. "La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali) ha carattere innovativo e pertanto, non potendo essa incidere, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile alle ipotesi di licenziamenti verificatisi prima della sua entrata in vigore." (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 2999 del 15-03-1995);
iii. "Gli effetti di un licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990 sono regolati dalla normativa previgente, a norma dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., anche riguardo alle eventuali implicazioni delle modificazioni dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 …. trattandosi di effetti sostanziali di una fattispecie già perfetta su cui non incide lo "ius superveniens". (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 809 del 27-01-1998).
E' indubbio come l'analisi interpretativa della norma sopravvenuta dovrà essere identica a quella risolta già a suo tempo dalla Giurisprudenza della S.C. per quanto concerne la Legge 108/90 che, al pari della cd. "Riforma Fornero", prevedeva implicazioni delle modificazioni dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la natura sostanziale della norma ed il suo carattere di ius superveniens.
Si noti come, al riguardo, la Giurisprudenza è sempre stata granitica nell'escludere l'applicabilità a rapporti sostanziali già delineatisi dello ius superveniens anche al di fuori di pronunce relative alla Legge 108/90.
Su tutte:
iv. "Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 cod. civ. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato ….Ne deriva, in base al principio "tempus regit actum" l'irrilevanza di norme disciplinanti la materia in modo innovativo, entrata in vigore dopo il suddetto momento di perfezionamento." (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 874 del 02-02-1999).
Pur quanto precede dirimendo la questione va sottolineato anche un ulteriore aspetto che esclude, senza possibilità di dubbio, l'applicabilità agli atti di recesso anteriori alla sua entrata in vigore del comma 42 dell'art. 1 della L. 28.06.2012 n. 92, che risiede nel precedente comma 41 della stessa norma.
Con esso la Legge di riforma, attraverso la riscrittura dell'art. 7 della L. 604/1966, introduce una nuova procedura che il datore di lavoro deve obbligatoriamente rispettare prima di comunicare al lavoratore il licenziamento che prevede, tra le altre, anche l'interessamento della Direzione Territoriale del Lavoro.
Tralasciando in questa sede lo specifico della procedura conciliativa rileva sull'operazione ermeneutica in corso esclusivamente un ovvia conseguenza: il Legislatore ha previsto per la maggior parte (quelli per motivi economici o "oggettivi") dei licenziamenti successivi all'entrata in vigore della Riforma una particolare procedura proprio in ragione dell'uniformità degli scopi perseguiti dalla Riforma stessa e delle conseguenze previste in caso di licenziamenti illegittimi; risulterebbe, quindi, quantomeno illogico pensare ad un impatto "spezzettato" in termini sostanziali di un procedimento completamente rivisto - quale quello del recesso nelle aziende aventi requisiti dimensionali di cui al comma ottavo dell'art. 18 L. 300/1970 - che preveda da una parte una applicazione immediata dei commi dal quarto al settimo del novellato art. 18 su atti di recesso formalizzati secondo la vecchia disciplina (ed in ragione di diversi effetti sostanziali in base al principio "tempus regit actum". Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 874 del 02.02.1999) e una procedura di comunicazione del recesso invece, ovviamente, applicata solo agli atti successivi.
In termini generali, quindi, ai giudizi successivi all'entrata in vigore della Riforma aventi ad oggetto la richiesta declaratoria di illegittimità di licenziamenti comminati invece prima del 18.07.2012 sarà comunque applicabile la nuova disciplina procedurale in tema di licenziamenti illegittimi di cui ai commi da 47 a 66 dell'art. 1 L. 28.06.2012 n. 92 non tanto per l'espresso richiamo ivi fatto alle previsioni di cui all'art. 18 Legge 300/70 (Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.), bensì trattandosi di norma procedurale e, come tale, a mente dell'art. 11 delle Preleggi e dell'interpretazione datagli dalla S.C., idonea ad influire sui procedimenti relativi a situazioni sostanziali già definite ma non ancora pendenti nella sede giudiziale, ove espressamente previsto, a differenza della modifica dell'art. 18 in termini sostanziali che sarà, pertanto, applicabile nella sua interezza - procedura di comunicazione recesso ed effetti in caso di sua illegittimità - solo agli atti di recesso successivi al 18.07.2012.
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