di Licia Albertazzi - Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 27 del 5 Aprile 2013.
Si ringrazia sentitamente l'Avv. Floriana Baldino per l'importante segnalazione. La redazione del presente articolo è stata possibile grazie al suo importante contributo.
Se da una parte la Commissione Tributaria ha affermato e confermato l'impugnabilità degli estratti di ruolo - cioè degli elenchi delle somme dovute dal debitore - dall'altra ha accolto la richiesta del ricorrente di annullamento delle cartelle esattoriali per mancata produzione in giudizio delle stesse da parte di Equitalia.
Si tratta di una statuizione di rilevante importanza poiché il giudice ha qualificato il comportamento omissivo del convenuto come violazione del disposto di cui all'art. 2697 cod. civ., principio generale in tema di onere della prova.Equitalia infatti si sarebbe limitata a produrre in giudizio soltanto "copia conforme delle relate di notifica delle cartelle di pagamento" senza provvedere alla presentazione delle stesse, né in originale, né in copia (in quest'ultimo caso, incombendo sul resistente l'onere di contestarne l'autenticità). Proprio per esigenze di corretto espletamento della procedura esecutiva Equitalia è tenuta a mostrare al contribuente sia copia della cartella esattoriale che la ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica; circostanza che nel caso di specie non si è verificata. La cartella esattoriale è infatti considerata "l'atto alla base della procedura di riscossione del credito tributario". Con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio degli atti su cui si fonda il diritto di credito vantato nei confronti del contribuente genera inefficacia degli stessi.
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