La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9298 del 17 aprile 2013, ha affermato che "la normativa sugli incentivi per la nuova occupazione elenca requisiti soggettivi e oggettivi tassativi ai fini della fruizione dei benefici, senza alcun riferimento alla esclusione dell'agevolazione per l'assunzione dei familiari, dovendosi desumere "a contrario" che non sia esclusa la possibilità di godere dell'agevolazione per l'assunzione dei familiari.".
Il caso preso in esame dai giudici di legittimità ha come protagonista un imprenditore che aveva usufruito dei benefici fiscali e degli incentivi all'occupazione per assumere un familiare ai sensi dell'articolo 7 delle Legge n. 388 del 2000, ma l'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di recupero del credito d'imposta negando al contribuente il diritto all'agevolazione.

La Suprema Corte, precisando che la questione controversa concerne l'applicabilità alla fattispecie dell'articolo 62 TUIR nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito delle somme corrisposte per prestazioni lavorative al familiare dell'imprenditore, rileva che l'art. 62, comma secondo del TUIR, applicabile ratione temporis, prevede che "non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti".

Il successivo, temporalmente, art. 7, L. 388/2000 recita: "Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
II criterio sistematico di interpretazione - si legge nella sentenza - consente l'applicazione della agevolazione del credito d'imposta, previsto dall'art. 7 L. 388/2000, anche nel caso di assunzione di familiari (nella fattispecie il padre del datore di lavoro).
Infatti tale ultima normativa è successiva al D.P.R. 917/1986, e prevede l'esclusione solamente per i soggetti di cui all'articolo 88 del TUIR, senza alcuna menzione all'art. 62, che prevede limitazioni in merito all'assunzione dei familiari.


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