Il recente Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 37/2013 che entrerà in vigore il 27 aprile 2013, ha significativamente modificato il Decreto n. 132/2010 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, introducendo delle significative novità in materia di mutui contratti per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale.
Le principali modifiche, che si applicano alle domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012, riguardano gli eventi al cui accadimento è subordinato l'accesso al beneficio, eventi che, a seguito delle recenti modifiche, possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari, in caso di mutuo cointestato.
L'altra rilevante novità concerne la delimitazione dell'ambito dei mutui per i quali può essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate, che si applica anche ai mutui oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione oppure erogati per portabilita' tramite surroga oppure che, a certe condizioni, hanno già beneficiato di misure di sospensione del pagamento delle rate. Di contro, è escluso l'accesso alla detta sospensione nei casi di fruizione di agevolazioni pubbliche, di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario o di stipulazione di un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge 244 del 2007.
Viene meno il rimborso agli istituti di credito dei costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca. Completa il quadro la ridefinizione del parametro di riferimento in caso di mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile e di mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento di esse. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Vai al testo del Decreto n. 37/2013
Le principali modifiche, che si applicano alle domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012, riguardano gli eventi al cui accadimento è subordinato l'accesso al beneficio, eventi che, a seguito delle recenti modifiche, possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari, in caso di mutuo cointestato.
L'altra rilevante novità concerne la delimitazione dell'ambito dei mutui per i quali può essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate, che si applica anche ai mutui oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione oppure erogati per portabilita' tramite surroga oppure che, a certe condizioni, hanno già beneficiato di misure di sospensione del pagamento delle rate. Di contro, è escluso l'accesso alla detta sospensione nei casi di fruizione di agevolazioni pubbliche, di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario o di stipulazione di un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge 244 del 2007.
Viene meno il rimborso agli istituti di credito dei costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca. Completa il quadro la ridefinizione del parametro di riferimento in caso di mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile e di mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento di esse. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
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