Con legge 6 novembre 2003, n. 313 sono state emante disposizioni per l'attuazione del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e telelvisive locali. Il provvedimento interviene modificando la legge n. 28 del 2000 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, inserendo una disciplina specifica per le emittenti locali. Le organizzazioni rappresentative che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali presentano al Ministero delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione da sottoporre al parere dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Se non provvedono le organizzazioni lo schema è proposto dal Ministro delle comunicazioni.

( L. 06/11/2003 , n. 313 , G.U. , 18/11/2003 , n. 268 )

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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