Gli automobilisti beccati dall'autovelox a velocita' oltre i limiti devono pagare la multa anche se la contestazione non e' stata immediata. Lo sancisce la Corte di Cassazione che sottolinea come 'l'impossibilita' di contestazione immediata puo' trovare giustificazione in presenza di una velocita' assolutamente eccessiva e proibitiva dell'arresto del veicolo'. Inutile, inoltre, per rendere tempestiva la contestazione 'l'impiego di una seconda pattuglia'. Ecco perche' la Cassazione, ribaltando la decisione del giudice di pace di Anzio, ha accolto il ricorso del Comune di Nettuno, intimando ad un automobilista romano, Bartolo M., di pagare la multa recapitatagli a casa per eccesso di velocita' . Aveva gia' stracciato la multa Bartolo M. dopo che il giudice di pace di Anzio, con sentenza del gennaio 2001, aveva accolto la sua protesta annullando il verbale di accertamento della polizia municipale di Nettuno recapitato a casa dell'automobilista successivamente alla infrazione accertata con l'autovelox. Secondo il giudice di pace, infatti, 'la motivazione addotta nel verbale a giustificazione della mancata contestazione immediata era irrilevante, in quanto superabile con l'impiego di una seconda pattuglia'. Contro l'annullamento della multa ha protestato in Cassazione il comune di Nettuno, facendo notare che sarebbe stato impossibile fare una contestazione immediata all'automobilista data la velocita' sostenuta dell'auto.
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