di Licia Albertazzi - L'Imposta Municipale Unica, introdotta dal decreto legge 201/2011 aggiornato al d.l. 16/2012, ha sostituito l'ICI nonché una componente IRPEF relativa al reddito immobiliare e le addizionali regionali e comunali inerenti i redditi da fabbricati non locati né affittati.

 

Oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni, sia coltivati che non. Soggetti passivi di imposta imu

sono i titolari di diritti reali di godimento sulla cosa, cioè coloro che detengono un diritto di proprietà, uso, usufrutto, superficie, abitazione o enfiteusi, nonché i concessionari di aree e beni demaniali e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria. Ogni tipologia di bene colpito dall'imu ha un'aliquota sua propria e una base di calcolo diversa: ad esempio, essa varia a seconda che si tratti di abitazione principale oppure di edificio d'interesse storico-artistico. Ugualmente sono previste detrazioni ed agevolazioni.

 

Il recentissimo decreto legge

n. 54 del 21 Maggio 2013 prevede per determinati casi una sospensione di versamento della prima rata dell'imu. "Per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al d.l. 13 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili". In sintesi essi sono: l'abitazione principale e le relative pertinenze; unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà
indivisa; terreni agricoli e fabbricati rurali specificamente individuati da espressa disciplina. Si rimanda al testo integrale per il dettaglio delle sospensioni.

 

Tale previsione deve tuttavia essere armonizzata con gli "obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo". Limite massimo di attuazione previsto dal decreto legge è il 31 agosto 2013; nel caso la stessa non dovesse verificarsi è espressamente prevista l'applicazione della disciplina previgente, con obbligo di versamento della prima rata posticipata entro il 16 settembre 2013.

Vai al testo del decreto legge 54/2013 - sospensione IMU

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