Come in tantissimi altri ambiti del diritto, anche per quanto riguarda la produzione normativa messa in atto dal legislatore in materia di istituti di moneta elettronica, nel corso degli ultimi anni - e più precisamente nel corso dell'ultimo decennio - si sono susseguite alcune modifiche alle norme che regolano questo particolare settore. Oggi vogliamo occuparci, in particolare, di quelle che sono le misure legislative che coprono quel periodo compreso fino al 30 aprile 2011, così come stabilito dalla legge nr. 44/2002 approvata il 22 novembre dello stesso anno. Gli istituti di moneta elettronica che hanno ricevuto l'autorizzazione all'emissione di moneta elettronica prima del 30 aprile 2011, giusta l'articolo 21 della legge 44/2002, per poter continuare ad essere titolari della predeta autorizzazione dovranno adempire i requisiti sanciti attraverso l'introduzione della nuove legge nr. 21/2011 del 26 luglio dello stesso anno, come del resto il presente regio decreto, fatte salve le disposizioni che vedremo nel prossimo paragrafo. Gli istituti di moneta elettronica, infatti, unicamente per quanto previsto relativamente al riconoscimento stabilito dalle disposizioni transitorie della legge 21/2011, non sono tenuti a presentare i documenti previsti dai punti a, c, d, f, g, h, i, j, l e m dell'articolo 3.1 del regio decreto, fatte salve evidentemente eventuali richieste formulate a tale proposito dalla Segreteria Generale del Tesoro e della Politica Finanziaria. Il presente regio decreto, per principio, sancisce comunque che le eventuali disposizioni normative contenute nella precedente legge - di pari o inferiore livello - vengono automaticamente abrogate dallo stesso, in modo particolare, evidenziando come il regio decreto 322/2008 del 29 febbraio in materia di istituti di moneta elettronica, venga definitivamente soppiantato dalle nuove misure transitorie. Per sottolineare ancora meglio il percorso di innovazione normativa compiuto attraverso l'introduzione delle nuove disposizioni, il decreto indica come lo stesso si occupi peraltro di recepire in modo definitivo e completo la direttiva nr. 2009/110/CE del 16 settembre 2009 relativa all'atività degli istituti di moneta elettronica e l'esercizio degli stessi, nonché la vigilanza nei confronti dei predetti, in modifica delle direttive precedenti 2005/60/CE, 2006/48/CE e 2000/46/CE. In conclusione, poi, il regio decreto pone l'accento sull'attribuzione di determinate competenze alla Banca di Spagna, in modo particolare, attraverso l'istituzione e la gestione del registro dei funzionari (come previsto dall'articolo 5.1 del regio decreto), nonché il controllo e lo sviluppo di un regime di trasparenza e di informazione per il mercato (giusta gli artt. 9.3, 17.2, 19.2, 20 e 25 del regio decreto), l'autorizzazione all'apertura di succursali e la prestazione dei servizi da parte di istituti di moneta elettronica spagnoli in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, nonchò la creazione e acquisizione di partecipazioni in istituti di denaro elettronico in paesi non membri dell'UE. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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