Con la sentenza n. 12193 del 20 maggio 2013 la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo  un provvedimento che aveva disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore di una figlia minorenne nonostante la ex moglie, madre della ragazza, fosse andata a vivere in una casa di conoscenti concessale in comodato gratuito e nonostante risultasse contitolare di due società di famiglia e di conti bancari dal saldo cospicuo. 


Il ricorso alla Suprema corte è stato presentato da un cinquantenne che si era visto aumentare a 1.500 l'assegno da corrispondere per il mantenimento della figlia.

La Cassazione chiarisce che l'assegno di mantenimento in favore del minore, è suscettibile di aumento anche se il genitore affidatario abbia in comodato d'uso gratuito un'abitazione in cui vivere e sia in possesso di titoli di studio idonei per l'inserimento nel mondo del lavoro. A determinare infatti l'aumento dell'importo a beneficio del minore è il fatto che la donna non abbia un impiego stabile.


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