L'Inps, con messaggio n. 8820 del 30 maggio 2013, rende note le modalità di fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro autorizzati a fruire dell'incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età, ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012).
Ricordando che con circolare n. 122 del 17 ottobre 2012 sono state illustrate la disciplina e le modalità di invio delle istanze, l'Istituto precisa che l’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze e l’ammissione verrà comunicata all’interno della piattaforma “Di.Res.Co.” mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato; ciascun datore di lavoro non può complessivamente fruire di più di 10 incentivi per le stabilizzazioni a tempo indeterminato e di più di 10 incentivi per le assunzioni a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo indeterminato l’incentivo spetta anche se si tratta di part-time nel qual caso l’orario deve essere pari o superiore alla metà dell’orario normale e - come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - l’importo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto.
L'Inps illustra poi nello specifico le modalità di fruizione dei benefici distinguendo tra i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens e quelli che operano con il sistema DMAG e sottolinea che, in attuazione del principio di autocertificazione, l'Istituto ha riconosciuto e reso fruibili gli incentivi, sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro con i moduli di istanza fermo restando che le Sedi effettueranno successivi controlli circa la veridicità delle attestazioni rese e l’effettivo possesso dei requisiti di accesso al beneficio.
Eventuali somme - si legge nel messaggio - indebitamente percepite dai datori di lavoro saranno oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere altre istanze, in relazione alle risorse che dovessero rendersi nuovamente disponibili.