di:
Denise Borsoi (info@omniacustica.it) e
Massimo Donzellini (donzellinimassimo@virgilio.it)
[Premessa]
Con la sentenza 103/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 che aveva alimentato, negli addetti ai lavori, non poca confusione circa l'applicabilità del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei Requisiti acustici passivi degli edifici" nei rapporti fra privati e in particolare tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi.
L'articolo della comunitaria aveva, nella pratica, dato il via ad atteggiamenti di ingiustificata e arbitraria superficialità e, in qualche caso, di vera e propria negligenza da parte di quei costruttori/venditori che, male informati, avevano ritenuto possibile costruire senza tenere conto di quanto previsto dal d.P.C.M. 5/12/1997 ritenendolo "sospeso" e quindi forti del messaggio "tanto non si può più fare causa".
Nonostante sia stata sempre sostenuta, dalla maggior parte dei tecnici, la cogente applicabilità del d.P.C.M. 5/12/1997, la Corte Costituzionale, toglie oggi ogni dubbio, dichiarando illegittimo il citato articolo e, di fatto, riportando a zero i conti, o quasi… difatti la Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittimo l'art. 15 comma 1 lett. C della L.4 giugno 2010 n.96 (Comunitaria 2009), lo disapplica.
Tuttavia, rivive e rimane quindi in vigore il testo originario dell'art.11 comma 5 della L.7 luglio 2009 n.98 (Comunitaria 2008) ferme restando le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale in merito alla citata norma sostituita e la decorrenza dei termini della delega al governo per effettuare il "riordino della materia".[La Sentenza]
Il contenuto della «norma interpretata»[art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995] è chiaro e non necessita di interpretazione, nessun dubbio è mai stato sollevato circa l'applicabilità del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 ai rapporti tra privati acquirenti e costruttori di alloggi. … Infatti, la norma "interpretata" disciplina la modalità di esercizio della competenza statale nella individuazione dei requisiti acustici degli edifici, regolando il procedimento per l'adozione del relativo d.P.C.M., ma non considera in alcun modo i riflessi di tali disposizioni nei rapporti tra privati.
Pertanto, la disposizione che stabilisce che «In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» contenuta nell'art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009 ha carattere innovativo.
La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.
La legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale.
Continua la sentenza, in particolare, questa Corte ha affermato che «per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione, ove queste non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza»
L'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96, impugnato dal Tribunale di Busto Arsizio, ha sostituito integralmente l'articolo 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 come segue: «In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato».
La norma impugnata (Art. 15, Comunitaria 2009) è formulata quale norma interpretativa, ad effetto retroattivo, dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995, che, come si è visto, attiene all'attribuzione della competenza statale nella materia, ma non riguarda i rapporti tra privati.
Tale contenuto viene ad incidere su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma "sostituita", (Art. 11, Comunitaria 2008), che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Fermo restando le considerazioni, già citate, effettuate dalla Corte Costituzionale, in merito ai contenuti che una norma con "carattere interpretativo" dovrebbe sottendere, la retroattività della disposizione impugnata non trova giustificazione nella tutela di «principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)».
La norma impugnata, produce disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito dell'altra, incidendo … sull'obbligo dei … costruttori-venditori, di rispettare i requisiti acustici degli edifici stabiliti dal d.P.C.M. 2 dicembre 1997, di attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995.
[Conclusioni]
Alla luce di quanto sopra e allo scopo di fare un po' di chiarezza, anche tenuto conto di quello che verosimilmente sarà prossimo futuro dell'acustica applicata edilizia (Norma UNI 11367), si ritiene opportuno dare alcune indicazioni di massima sisnteticamente riportate di seguito:
1. Gli edifici devono, necessariamente, essere costruiti, al minimo, nel rispetto degli standard prestazionali di riferimento e secondo le regole dell'arte. Standard che oggi sono rappresentati a livello nazionale dal d.P.C.M. 5/12/1997 (e comunque fra i peggiori nel contesto europeo) e, in futuro, ci auguriamo, dalla norma UNI 11367 con l'obbligo di rispettare, almeno per i nuovi edifici, i requisiti richiesti per rientrare in una classe adeguata;
2. I costruttori/venditori devono rispettare quanto richiesto dal d.P.C.M. 5/12/1997 in quanto legge di competenza statale e quindi nei confronti della P.A.;
3. La carenza di requisiti acustici passivi negli edifici, costituisce per gran parte della Giurisprudenza, grave difetto ponendo a tutela degli acquirenti le responsabilità contrattuali (art. 1490 c.c.) o extracontrattuali (art. 1669 c.c.) che gli appaltatori/venditori hanno nei loro confronti;
4. Per arrivare a costruire correttamente, nel rispetto delle norme, senza lo spauracchio di una possibile contestazione da parte dell'acquirente, sia giudiziale sia stragiudiziale, e comunque per immettere sul mercato immobili di qualità, è necessario partire da una corretta progettazione (e considerazione) acustica dell'edificio. Il progetto acustico deve accompagnare, con pari dignità rispetto alle altre tematiche, la progettazione dell'opera;
5. Il progettista acustico non può più essere relegato a ruolo secondario, di rincalzo alle progettazione architettonica, strutturale o impiantistica. E' di tutta evidenza infatti, come spesso la progettazione acustica possa svolgere un ruolo molto importante e risolutivo di alcuni problemi, proprio nel momento in cui si decide la natura dell'opera. Il progettista acustico non può essere un semplice fornitore di un materiale o di un pannello, pensando così di risolvere ogni problema. La prestazione di isolamento acustico di una struttura è il risultato di un sistema progettuale, all'interno del quale certamente entra in gioco anche il materiale, ma il materiale da solo, senza la conoscenza delle regole e dei principi analitici che disciplinano la materia dell'isolamento acustico, non risolve il problema.
6. Per ultimo, infine, ma non per questo meno importante, è opportuno ricordare che la progettazione acustica di un edificio, la conseguente assistenza in cantiere e la verifica finale a mezzo di collaudo ad opera finita (giusto quanto previsto dalla norma UNI 11367) non comportano, sulla base di analisi economiche già effettuate, costi ingenti tali da incidere in modo così significativo sul complessivo costo di costruzione dell'opera.
Gli autori rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti, approfondimenti o semplici confronti.
Autori:
Denise Borsoi
Massimo Donzellini