La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 16912/2003) ha stabilito che il coniuge separato, cui non sia addebitabile la separazione, "ha il diritto di ottenere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento tendenzialmente idoneo ad assicurargli la conservazione del medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, con la conseguenza che, in forza di tale permanente solidarietà, il coniuge al quale non sia stato attribuito alcun assegno, qualora la sua situazione economica si sia deteriorata, o sia migliorata quella dell'altro coniuge, può chiedere la corresponsione di un assegno rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la separazione non fosse intervenuta". La Corte ha inoltre ribadito che "la solidarietà tra coniugi non viene meno con la separazione e non consente di escludere il diritto ad un assegno di mantenimento in favore del coniuge che, pur godendo di redditi sufficienti, non sia in grado di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio".
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