di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 15122  del 17 Giugno 2013. Relativamente al ricorso proposto dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, avverso i provvedimenti dei locali Consigli dell'Ordine, il giudizio al quale il Consiglio Nazionale Forense è in tal caso chiamato non è un giudizio di mera legittimità, ma indiscutibilmente si estende anche agli aspetti di merito che interessano il provvedimento impugnato, di modo che nulla impedisce a quel giudice di prendere in esame nella sua interezza l'intera documentazione prodotta nel corso del procedimento. A stabilire tale principio di diritto è sono le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza

n. 15122, del 17 giugno scorso.

I motivi d'impugnazione dovranno ovviamente essere, anche in questo caso,  specifici, anche se non se ne desume che sia essenziale a tal fine l'esposizione dettagliata, nel corpo stesso del ricorso, dei fatti che hanno formato oggetto del precedente procedimento disciplinare di natura amministrativa, essendo sufficiente che quei fatti, nella misura in cui occorra prenderne conoscenza per valutare della legittimità o dell'illegittimità del provvedimento impugnato, risultino acquisiti al giudizio onde il giudice, cioè il Consiglio Nazionale Forense, sia in condizione di percepirli e valutarli.

In tale giudizio, il CNF può ovviamente tenere conto dei documenti allegati al ricorso e dei dati ricavabili dal testo del provvedimento impugnato, una copia del quale deve corredare il ricorso, a norma dell'articolo 59, comma 1, decreto legge 37/1934.

Infine, non può pretendersi l'applicabilità dell'articolo 342, c.p.c., in quanto il CNF non è un giudice dell'appello, considerato che il procedimento disciplinare che coinvolge l'avvocato di fronte al Consiglio locale dell'Ordine ha natura amministrativa.

 

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