di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 15283 del 19 Giugno 2013. In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, dall'articolo 17, commi 132 e 133, legge 127/97 e dall'articolo 68, 488/99, emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano il controllo della sosta e della circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, anche se non limitato a detto territorio (ma anche nell'intero territorio comunale: cfr. Cass. 24 ottobre 2009, n. 22676).
Ne consegue che non poteva escludersi la legittimità dell'accertamento da parte di detta categoria della violazione del divieto di transito di veicoli nelle corsie riservate sul rilievo del "sostanziale monopolio e ‘primazia' della polizia strada (nella specie, municipale), per ciò che concerne l'autorizzazione all'impiego del Sirio Ves per le corsie riservate, l'installazione degli apparati di controllo, la disponibilità dei sistemi di controllo esclusivamente presso la Polizia Municipale, e non presso strutture tecniche della concessionaria, come avvenuto nel caso oggetto della decisione della Suprema Corte, qui in commento, non trovando la limitazione all'esercizio da parte egli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano delle funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di circolazione stradale nell'ambito delle cc.dd. "corsi gialle" alcun riscontro nella disciplina normativa che caratterizza invece altre categorie (come gli ausiliari del traffico). La Corte di Cassazione (sentt. 551/2009 e 18186/2006) aveva già confermato che la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, dovendosi aggiungere che l'equiparazione dei dipendenti della concessionaria AMT alla Polizia Municipale, prevista normativamente, non contempla limitazione alcuna circa le modalità di rilievo delle contestazioni.
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