Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Con 169 voti a favore, 92 contrari e 5 astenuti, l'aula del Senato ha approvato questa mattina il disegno di legge sulla fecondazione assistita. Il testo e' stato modificato in alcuni punti relativi alla copertura finanziaria. Il provvedimento torna percio' alla Camera per la definitiva conversione in legge. L'assemblea di Palazzo Madama ieri ha approvato i 18 articoli della legge e 5 emendamenti presentati dal relatore che aggiornano la copertura finanziaria. Ieri, con 168 voti a favore, 85 contrari e 4 astenuti, e' stato approvato uno degli articoli centrali della norma: l'articolo 4, che stabilisce le regole per l'accesso alle tecniche. Respinti tutti gli emendamenti, presentati dai senatori laici che introducevano la possibilita' di ricorrere alla fecondazione eterologa in particolari casi. Secondo quanto previsto dall'articolo 4 alle tecniche di procreazione medicamente assistita e' consentito accedere 'solo quando si e' accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate, documentate da atto medico, nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata o certificata da atto medico'. Approvato anche l'articolo 5 (a scrutinio palese, con 165 voti a favore, 72 contrari e 2 astenuti) che stabilisce che 'possano accedere alle tecniche di procreazione assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso coniugate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi'. In particolare per quanto riguarda le coppie conviventi, e' stato approvato un ordine del giorno che affida al governo il compito di stabilire i requisiti minimi affinche' le coppie siano considerate 'stabili'. Nel pomeriggio l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, tra gli altri: l'articolo 6 sul consenso informato, il 7 sulle linee guida, l'8 sullo stato giuridico del nato, il 9 sul divieto di disconoscimento della paternita', il 10 sulle strutture autorizzate alla tecnica della fecondazione assistita, l'11 sul registro nazionale delle strutture autorizzate, il 12 che stabilisce i divieti generali e le sanzioni, e l'articolo 13 sulla tutela dell'embrione.
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