Avv. Giovanni Francesco Fidone - INCIDENZA DELLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE SULLA PROCEDURA DI OTTEMPERANZA IN CORSO - TAR CATANIA - "BOCCATA D'OSSIGENO" PER GLI ENTI PUBBLICI E "MANNAIA" PER I CREDITORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Come noto, l'art. 243-bis c. 4 del T.U.E.L. (D. lgs. n. 267/2000), ha previsto che le procedure esecutive intraprese nei confronti degli enti pubblici vengano sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, cc. 1 e 3.
Ebbene, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata (si vedano nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 19.01.2012, n. 226 ma anche TAR Catania, sentenze nn. 1153/2012 e 4/2013), il TAR Catania, con ordinanza n. 1342/2013 reg. prov. coll. del 15 maggio 2013, ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza vada integralmente equiparato alle procedure esecutive e rientri, pertanto, nell'ambito di applicazione della citata disposizione, in ragione della necessaria tutela della "par condicio creditorum".
Nel caso specifico, essendo il giudizio di ottemperanza in corso di svolgimento, il TAR Catania ha disposto la sospensione del processo amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 c. 1 c.p.a..
La conseguenza dell'approvazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è quindi rappresentata, inevitabilmente, dalla sospensione della procedura fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano stesso; non rientra nella procedura esecutiva e non può essere sospeso, invece, il termine iniziale di grazia, assegnato dai Giudici Amministrativi all'ente per l'adempimento spontaneo che eviti l'intervento del Commissario ad Acta.
Da un lato, dunque, una boccata di ossigeno per gli enti pubblici in difficoltà, dall'altro una "mannaia" ulteriore per i creditori delle Pubbliche Amministrazioni.
Vittoria (RG), 26 giugno 2013.
Avv. Giovanni Francesco Fidone