di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 15966 del 25 Giugno 2013. In tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, il contribuente non ha diritto a usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa se la perizia di parte, in contrasto con i dati catastali, indica una superficie inferiore ai 200 mq al netto di scale balconi e cantine. Inoltre, il godimento delle agevolazioni va necessariamente indicato nel rogito
essendo insufficiente riservarsi di chiedere il rimborso in un secondo momento, dopo la consulenza del professionista presso l'abitazione.E' quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, sezione VI Civile, con sentenza 25 giugno 2013, n. 15966. La perizia di parte, infatti, è atto che da solo non può ritenersi sufficiente a suffragare le ragioni del contribuente, quando essa contrasti con i dati aventi carattere pubblico, sicchè andava supportata da altri elementi di riscontro La Suprema Corte rammenta inoltre che ai sensi del DM . 2.8. 1969, si considerano pure di lusso le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq . 200 (esclusi i balconi, le terrazze , le cantine, le soffitte , le scale e posto macchine), ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta .Il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l 'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita dell'immobile, dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel Comune dove si trova l'immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici.
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