di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 15663 del 21 Giugno 2013. In tema di risarcimento ai lavoratori, ormai pensionati, per i danni subiti dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie relative alla protezione dall'amianto, le azioni proposte per la mancata adozione delle misure di prevenzione e per non aver potuto usufruire dei benefici pensionistici sono ormai entrambe prescritte anche se la decorrenza è diversificata. I diversi dies a quo sono infatti identificati in relazione alle differenti domande svolte e nessuna legge prevede che debbano avere lo stesso dies a quo: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, III, sez. Civile, con la sentenza
21 giugno 2013, n. 15663.In particolare, la Suprema Corte precisa che "i diversi dies a quo sono identificati in relazione alle diverse domande risarcitorie svolte dagli attori……Che d'altro canto le due (diverse) domande debbano avere lo stesso dies a quo e che questo debba identificarsi con la data di emanazione, nel 2001, del provvedimento del Ministero del Lavoro che inserisce la ..omissis…nel novero delle imprese soggette alla normativa in tema di amianto è un mero assunto dei ricorrenti, in quanto la prima delle due domande risarcitorie (relativa alla mancata possibilità di usufruire delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa comunitaria) ben poteva essere esercitata sulla scorta del decreto legislativo
n. 277 del 1991, di attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro", in riferimento all'articolo 1, comma 1, pur tenuto conto della pacifica giurisprudenza secondo cui la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, in difetto di prova circa un momento successivo di percezione del rischio.Vai al testo della sentenza 15663/2013