Dott. Emanuele Mascolo - Una recente sentenza del T.A.R Veneto, Sez.I, del 13 giugno 2013 n. 823, si è espressa circa l'ammissibilità del risarcimento danni causati dal ritardo dell'azione amministrativa.
Nel caso di specie, il ricorrente evidenziava «eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti».
Secondo i Giudici del T.A.R. ; accogliere il ricorso non basterebbe ad eliminare il danno causato dalla P.A., ovvero il mancato guadagno da parte del ricorrente.
Nel caso in cui si respingesse il ricorso, " sussisterebbe comunque la responsabilità del Comune per il ritardo con il quale ha provveduto, tale da determinare l'impossibilità di accogliere la domanda del ricorrente a causa dell'approvazione, nelle more, del piano particolareggiato dell'arenile."( nel caso di specie)
In tal caso, " il danno subito dovrebbe essere quantificato in relazione al valore delle attività che si sarebbe voluta avviare e cioè al valore di un chiosco sulla arenile."
Secondo il T.A.R. , " deve escludersi che la realizzazione di un chiosco "nuovo" sia asseribile per il solo fatto della sua eventuale corrispondenza ad un accesso al mare. L'individuazione dell'ubicazione dei servizi di supporto alla balneazione, genus in cui sono ricompresi anche i chioschi bar, effettuata dal PRG non può ritenersi in contrasto con le finalità e la natura di tale strumento pianificatorio conferitegli dall'art. 7 della legge n. 1942 del 1150."
La legge regionale del Veneto n. 33 del 2002 che così prescrive: "il numero dei chioschi collocabili nella fascia dei servizi data in concessione non può superare quello ottenuto dal rapporto fra la lunghezza della citata fascia in metri lineari e la distanza di 120 ml. I chioschi devono essere previsti ad una distanza reciproca minima, indicata dallo strumento urbanistico comunale e negli elaborati grafici e/o tramite adeguata regolamentazione normativa".
Il limite imposto da tale norma regionale - che peraltro facoltizza espressamente la localizzazione dei chioschi mediante gli elaborati grafici dello strumento pianificatore comunale - riguarda infatti la distanza minima che deve intercorrere fra le singole strutture, ma da essa non deriva affatto il divieto di fissare una distanza maggiore in funzione dell'assetto e dell'utilizzo effettivo dell'arenile.
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