Dott. Emanuele Mascolo - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con Sentenza del 26 febbraio 2013, C- 399/11, si è pronunciata sul tema del mandato di arresto europeo.
Nel ricorso presentato alla CGUE, veniva chiesto se uno Stato membro possa rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo sulla base dell'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») a motivo della violazione dei diritti fondamentali della persona in questione, garantiti dalla Costituzione nazionale.
E' utile sottolineare a proposito che, l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 stabilisce quanto segue: "gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro."
Nella sentenza
in oggetto, la CGUE ha deciso che " l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente."Inoltre, " l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."
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