di Luigi Del Giudice - Consiglio di Stato sentenza 2564/2013.
La legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17, consente, che venga rilasciata una concessione che non imponga, alla conclusione della stagione estiva, la rimozione delle strutture funzionali all'attività di balneazione ma stabilisce anche che quanto precede possa avvenire esclusivamente in seguito all'ottenimento del nulla - osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Osserva, quindi, il Collegio che, stante la preminenza della tutela del bene "assoluto" e "primario" del paesaggio garantita dall'art. 9 della Costituzione ed alla luce della normativa sopra citata, non può ritenersi sussistente alcun"favor" per il mantenimento annuale delle strutture funzionali all'attività estiva di balneazione, essendo tale mantenimento comunque condizionato dal rilascio del prescritto nulla - osta soprintendentizio.
Il Consiglio di Stato, inoltre richiamando una recente pronuncia della Sezione per un caso analogo (Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4761) precisa: a) l'esistenza di una autorizzazione che attesti la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere in questione per il solo periodo estivo non comporta necessariamente che tale compatibilità sussista anche per il periodo invernale; b) la limitazione temporale dell'autorizzazione al solo periodo estivo risulta, infatti, frutto di un complessivo bilanciamento fra gli interessi dei privati e quelli pubblici connessi con la necessità di tutela del paesaggio garantita dall'art. 9 della Costituzione, che ha trovato il suo punto di equilibrio proprio nella limitata incidenza temporale del manufatto sull'ambiente circostante.
Luigi Del Giudice
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