di Domenico Filippelli - A queste conclusioni è pervenuta la Commissione Tributaria di Cosenza che nella sua recentissima sentenza n. 369/06/13 depositata il 6 maggio 2013, ha annullato una serie di cartelle per le quali Equitalia Sud spa non aveva esibito in giudizio gli originali delle ricevute di ritorno a dimostrazione dell'avvenuta notifica delle stesse cartelle.
Una contribuente, impugnava il ruolo e le cartelle ad esso collegate sostenendone la nullità per: inesistenza giuridica della notificazione, mancanza della relata di notifica e mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Equitalia Sud spa si costituiva in giudizio provvedendo ad allegare semplici fotocopie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate delle cartelle impugnate.
La Commissione ha giudicato la semplice copia degli avvisi di ricevimento priva di qualunque rilevanza giuridica anche in considerazione del fatto che l'Agente è tenuto, ex articolo 26 DPR 602/73, alla conservazione ed alla esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento unico documento comprovante la regolarità della notificazione.
Essendo gli atti (cartelle) viziati da difetto di notificazione il termine a quo per proporre ricorso è rappresentato dal momento in la ricorrente è edotta circa la presunta debenza tributaria, quindi dalla data di rilascio del ruolo da parte dell'Agente e non dalla data di "presunta" notifica delle cartelle così per come riportata nel ruolo stesso.
dr Domenico Filippelli
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