Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 25/2013 proposto da CGIL, CISL e UIL, in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell'art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012, fornisce chiarimenti al riguardo.

Il Dicastero precisa che "non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare "le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell'art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa" possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.".

A differenza di quanto avviene in altre discipline - si legge nella risposta - che regolamentano il rapporto di lavoro e, in particolare, a differenza del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in cui il Legislatore richiede il livello "nazionale" della contrattazione, il D.Lgs. n. 151/2001, all'art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione "di settore".

Nello stesso D.Lgs. n. 151/2001 - precisa il Dicastero - il "settore" è, peraltro, in più occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l'applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall'altro per individuare l'ambito di appartenenza dell'impresa ad un determinato "settore produttivo".


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