Giro di vite contro lo spam e le pubblicità sui social. Il Garante della Privacy vara le nuove "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" volte a contrastare il marketing selvaggio e a promuovere le offerte commerciali "amiche" dei consumatori. Niente più e-mail e sms indesiderati; maggiori controlli e misure semplificate per coloro che agiscono nel rispetto delle regole e messaggi promozionali sui social network (come Facebook e Twitter) o tramite servizi di messaggistica (come Skype e WhatsApp), solo con il consenso preventivo degli utenti. L'Autorità ha posto particolare attenzione sulle nuove frontiere dello spamming - come il fenomeno del social spam e alcune massicce pratiche di "marketing virale" - che adottano sempre più spesso modalità insidiose e aggressive, talvolta lesive della sfera personale degli utenti. Il provvedimento generale (di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) si rivolge sia alle imprese che commissionano campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia a coloro che vogliono tutelarsi e difendersi dalle intromissioni di chi utilizza informazioni personali senza che vi sia l'espressione di alcun consenso preventivo. Il bombardamento pubblicitario, spesso scorretto, è percepito come fastidioso e invasivo, e non sembra affatto aiutare il consumatore.
Le linee guide del Garante definiscono dunque un primo quadro omogeneo e unitario di misure e accorgimenti utili per proteggersi da questa selva di messaggi promozionali indesiderati. Le principali regole contenute nelle Linee guida possono essere così sintetizzate: Offerte commerciali e consenso • Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo. Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto. • Maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing. Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam. • Consenso per l'uso dei dati presenti su Internet e social network. E' necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing "virale" o "mirato". • "Passaparola" senza consenso. Non è necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto "passaparola"). Misure di semplificazioni per le aziende in regola • E-mail promozionali ai propri clienti. Ok all'invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam). • Promozioni per "fan" di marchi o aziende. Una impresa o società può inviare offerte commerciali ai propri "follower" sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l'interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto. • Consenso unico valido per diverse attività. Basta un unico consenso per tutte le attività di marketing (come l'invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come e-mail o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell'apposita informativa fornita all'interessato. Tutele e sanzioni per utenti e società • Tutele per i singoli utenti. Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro). • Tutele per le società. Le "persone giuridiche", pur non potendo più chiedere l'intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer. Infine, come riferisce la stessa nota, allo scopo di semplificare ulteriormente gli adempimenti in materia di marketing diretto, il Garante ha adottato un apposito provvedimento generale sul consenso al trattamento dei dati personali, sempre in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Fonte:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2549317
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