Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 34/2013, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle agevolazioni contributive e assicurative riconoscibili ex art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) a favore dei datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assumano determinate categorie di lavoratori socialmente svantaggiati.
I benefici - precisa il Dicastero - consistono nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti all'lnps dai datori di lavoro, in relazione ad assunzioni, con contratto di lavoro subordinato, a partire dal 2013, delle previste categorie. La durata di tali agevolazioni varia, a seconda della tipologia di contratto

di lavoro: - nel caso di assunzione con rapporto a tempo determinato, anche in somministrazione, il beneficio spetta per 12 mesi; - qualora il rapporto di lavoro, originariamente stipulato a tempo determinato, venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione al 50% della contribuzione previdenziale viene prorogata sino al diciottesimo mese dalla data dell'iniziale assunzione; - qualora infine l'assunzione sia a tempo indeterminato, la durata del beneficio contributivo è pari a 18 mesi dalla data dell'assunzione.
I benefici in questione sono riferibili non soltanto ai contributi sociali dovuti all'Inps, bensì anche ai premi assicurativi dovuti all'Inail.
Le categorie di lavoratori - si legge nella circolare - dei quali si intende incrementare l'occupazione sono i lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea
e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettere e), del Reg. (CE) n. 800/2008 nonché le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Il Ministero sottolinea poi che, nel riferirsi alla nozione di disoccupazione, il Legislatore richiama la disciplina della disoccupazione di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181: il lavoratore dovrà pertanto essere un disoccupato registrato presso il servizio competente (cioè il centro per l'impiego competente per domicilio) e la durata della disoccupazione deve essere superiore a 12 mesi, in base alle regole fissate dagli articoli 2 e 4 del citato decreto legislativo. In meito, invece, alla nozione di soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito" da almeno sei mesi, precisa che tale locuzione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che "negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione".
Infine, il Dicastero evidenzia che "il riferimento alla disciplina in materia di aiuti di stato vale a limitare l'ambito di applicazione dell'incentivo ai soli datori di lavoro che esercitano attività economica, nell'ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall'organizzazione aziendale. Risultano pertanto esclusi dal campo di applicazione dell'incentivo i datori di lavoro domestico."


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