di Luigi Del Giudice - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/08/2013 della legge 9 Agosto 2013, n.98, recante conversione con modificazione del d.l 21 Giugno 2013, n.69, dal 21 Agosto 2013 entrano in vigore le riduzioni previste dall'articolo 202 del codice della strada.
Dunque per le violazioni alle norme del codice della strada, scatta lo sconto del 30% se il trasgressore od obbligato in solido effettuano il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

Riduzione non applicabile - Lo sconto no si applica :
· alle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta
· alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo
· alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
· alla normativa complementare

Pagamento brevi manu - Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico. In alternativa il pagamento potrà essere effettuato presso:
· l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore;
· a mezzo di versamento in conto corrente postale;
· a mezzo di conto corrente bancario, se previsto
dall'amministrazione

Effetto retroattivo - Sarà ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura ridotta alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare un nuova notifica del verbale.

Luigi Del Giudice
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