di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 18864 del 7 agosto 2013. Secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 17952/2007), nell'azione prevista dall'articolo 2932, codice civile, promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza 7 agosto 2013, n. 18864.
E invero, al coniuge rimasto estraneo al negozio va riconosciuto l'interesse a partecipare ai relativi giudizi, in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia la sentenza
, che ai sensi dell' articolo 2932, codice civile, è sostitutiva del contratto definitivo non concluso, produce effetti traslativi nella sfera giuridica dell'altro coniuge, rimasto fino a quel momento comproprietario del bene, attesa la natura meramente obbligatoria del contratto preliminare stipulato dall'altro coniuge. La questione che si pone, infatti, non è se il contratto sia o meno opponibile al coniuge che non è stato parte nel negozio, quanto piuttosto - non diversamente dalla ipotesi in cui entrambi i coniugi promittenti siano intervenuti nell'atto obbligandosi al trasferimento del bene da loro promesso in vendita - che legittimati a resistere nel giudizio promosso dal promissario acquirente ai sensi dell'articolo 2932, codice civile, siano tutti i soggetti nei cui confronti è destinata a produrre effetti la sentenza costitutiva che tiene luogo del mancato consenso alla stipula del definitivo. Vai al testo della sentenza 18864/2013