di Licia Albertazzi - Tribunale di Torino, sezione feriale civile, ordinanza del 14 Settembre 2013. Il Tribunale di Torino, a seguito di istruttoria sommaria, si pronuncia collegialmente sul reclamo proposto da parte di alcuni amministratori di società di capitali, reclamo promosso a fronte di concessione, da parte del giudice del merito, di misura cautelare del sequestro conservativo. In particolare, oltre a lamentare una vistosa sproporzione tra il credito vantato e la misura cautelare adottata, essi contestano la sussistenza del periculum in mora, dimostrando come l'istante - società in fallimento - avesse omesso di descrivere nel dettaglio quali fossero i comportamenti assunti, condotte finalizzate alla sottrazione del patrimonio alla garanzia del credito.
Il Tribunale, dopo aver esaminato i fatti prospettati dalle parti, enuncia quali siano i requisiti necessari alla legittima pronuncia di misura cautelare. "Il concetto di perdita di garanzie implica necessariamente una diminuzione delle stesse che non può consistere nella mera oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio già ab origine esistente e di cui non sussistano ragioni specifiche per temere la sottrazione o la dispersione". La società in fallimento avrebbe omesso di dichiarare quali siano questi elementi specifici. Essa non è stata in grado di provare le condotte distrattive dei reclamanti. "Non sembra, in conclusione, che la sola sproporzione tra il patrimonio del preteso debitore ed il credito vantato dalla parte ricorrente, preesistente al sorgere della ragione di credito vantata ed a cautela della quale è stato domandato il sequestro, consenta di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o depauperamento di tale garanzia patrimoniale, per il quale occorrono elementi specifici, da cui presumere il possibile compimento da parte del debitore di atti distrattivi o dispersivi del suo patrimonio, che nella specie paiono mancanti". La decisione del primo giudice va quindi disattesa poiché le questioni prospettate non dimostrano alcuna tendenza degli amministratori alla gestione del patrimonio al fine di sottrarlo alle garanzie di legge. "Non essendoci elementi chiari ed univoci della sussistenza delle condotte addebitate ai convenuti, della loro contrarietà agli obblighi imposti agli amministratori ed ai sindaci e delle conseguenze che ne sarebbero derivate sul patrimonio sociale". I reclami proposti vengono riuniti ed accolti; la misura cautelare del sequestro conservativo viene revocata e le spese del giudizio cautelare liquidate a favore degli stessi.
Si ringrazia l'Avv. Di Rienzo il quale ha segnalato alla redazione il caso in oggetto, rendendo possibile il commento alla presente ordinanza.
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