di Marco Massavelli - All'attenzione dei lettori si vuole porre una questione giuridica particolare, concernente una disparità di trattamento di casi uguali, da parte del Legislatore, che potrebbe essere anche oggetto di richiesta di intervento da parte della Corte Costituzionale. Ci si riferisce, in particolare, a due norme del codice della strada, gli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
Dalla lettura di tali disposizioni normative si evince, per quanto qui di interesse, che:
l'articolo 186 sanziona la guida in stato di ebbrezza alcolica con:
sanzione amministrativa pecuniaria - lettera a)
sanzione penale - lettere b) e c)
l'articolo 187 sanziona la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con sanzione penale.
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.
Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI".
L'articolo 186, quindi, sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 7) con la sanzione penale ("le pene") prevista dal comma 2, lettera c) (che riguarda la c.d. ebbrezza grave). La condanna per il reato di cui al periodo che precede (si ribadisce così che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all'articolo 186 è reato!!!) comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. L'articolo 187, comma 8, come modificato all'articolo 5 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sanziona la stessa fattispecie del rifiuto stabilendo che:
"Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119".
Si notino le differenze:
l'articolo 186 ritiene il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di ebbrezza alcolica, un reato, salvo che il fatto concreto costituisca più grave reato;
l'articolo 187 stabilisce che il rifiuto è soggetto alle sanzioni (da intendersi amministrative), salvo che il fatto costituisca reato: se il rifiuto fosse stato da considerarsi reato, il legislatore avrebbe utilizzato la stessa terminologia dell'articolo 186 (salvo che il fatto concreto costituisca più grave reato).
Per concludere, quindi, a meno che non si voglia intendere la locuzione "sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7" contenuta nell'articolo 187, comma 8, come comprensiva di tutte le sanzioni, penali e amministrative ivi previste, dobbiamo, quindi, evidenziare, come uno stesso fatto (il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione da alcool o droga) venga sanzionato in maniera totalmente diversa, ritenendolo, per un verso, reato, e per un altro, mero illecito amministrativo.