L'Inps, con messaggio del 25 settembre 2013, n. 15079, ha chiarito che - a seguito di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, D.L. 76/2013, conv. con mod. in L. 9.8.2013 n. 99 - qualora sia presentata la comunicazione preventiva obbligatoria da parte del datore di lavoro, essa deve essere considerata equipollente alle dichiarazioni previste a carico del lavoratore.
Non deve, dunque, procedersi alla declaratoria di decadenza dal diritto all'integrazione salariale, ovvero dal diritto all'indennità di mobilità, in presenza di detta comunicazione datoriale, verificabile dall'Istituto tramite la procedura UNILAV, anche qualora il lavoratore abbia omesso di effettuare all'Inps la corrispondente propria comunicazione ai sensi, rispettivamente, dell'art.8, comma 5, L. 160/88 (comunicazione preventiva) e dell'art. 9, comma 1, lett. d) L. n. 223/1991 (comunicazione successiva).
In tali casi - si legge nel messaggio dell'Istituto - verificata la rioccupazione dal sistema UNILAV, l'INPS deve sospendere il trattamento di integrazione salariale (o erogarne la parte spettante in base alla disposizioni di cui alla circ. 130/2010). Medesima sospensione, ai sensi dell'art. 8, comma 6 e 7 L. n. 223/1991, dovrà essere effettuata per l'indennità di mobilità in caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale, mentre in caso di rioccupazione a tempo indeterminato l'indennità di mobilità, come è noto, non dovrà essere più erogata dalla data di assunzione.