di Luigi Del Giudice - Per il Tar del Lazio, ( sentenza 723/2013) è da ritenersi illegittima l'ordinanza sindacale, recante divieto diffusione volantini e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.
In particolare sottolineano i giudici, il provvedimento facendo richiamo agli articoli 50 e 54 del d.lg. n. 267, già appare discutibile dato che l'articolo 50 prevede il potere del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale (e quindi quale organo del comune), di emanare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, mentre l'articolo 54, nel testo vigente all'epoca dell'emanazione del provvedimento (come è noto il testo della disposizione è stato poi modificato nel senso di un allargamento dei poteri sindacali anche se su questo nuovo testo è poi intervenuta in modo restrittivo la Corte Costituzionale), prevedeva un potere di ordinanza del Sindaco, quale ufficiale di governo, avente a oggetto l'emanazione, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Qual che fosse il potere che il Sindaco ha in concreto voluto esercitare nella fattispecie, ritiene il Collegio che l'abbandono di materiale pubblicitario sotto le porte di case e uffici o nelle grate di cancelli e finestre non possa dar luogo a una emergenza sanitaria o di igiene pubblica ex articolo 50 né a un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini ex articolo 54 (del resto di tale situazione di pericolo ovvero di un'istruttoria che l'abbia acclarata non v'è traccia nell'atto impugnato); opinare diversamente equivarrebbe ad ampliare in modo incongruo e a discapito del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e dello stesso principio di legalità dell'azione amministrativa, i poteri di ordinanza extra ordinem dei Sindaci che vanno invece circoscritti a situazioni di carattere tendenzialmente eccezionale non fronteggiabili con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.
Tanto basta a ritenere che l'atto impugnato fosse illegittimo con suo conseguente annullamento.
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
In particolare sottolineano i giudici, il provvedimento facendo richiamo agli articoli 50 e 54 del d.lg. n. 267, già appare discutibile dato che l'articolo 50 prevede il potere del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale (e quindi quale organo del comune), di emanare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, mentre l'articolo 54, nel testo vigente all'epoca dell'emanazione del provvedimento (come è noto il testo della disposizione è stato poi modificato nel senso di un allargamento dei poteri sindacali anche se su questo nuovo testo è poi intervenuta in modo restrittivo la Corte Costituzionale), prevedeva un potere di ordinanza del Sindaco, quale ufficiale di governo, avente a oggetto l'emanazione, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Qual che fosse il potere che il Sindaco ha in concreto voluto esercitare nella fattispecie, ritiene il Collegio che l'abbandono di materiale pubblicitario sotto le porte di case e uffici o nelle grate di cancelli e finestre non possa dar luogo a una emergenza sanitaria o di igiene pubblica ex articolo 50 né a un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini ex articolo 54 (del resto di tale situazione di pericolo ovvero di un'istruttoria che l'abbia acclarata non v'è traccia nell'atto impugnato); opinare diversamente equivarrebbe ad ampliare in modo incongruo e a discapito del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e dello stesso principio di legalità dell'azione amministrativa, i poteri di ordinanza extra ordinem dei Sindaci che vanno invece circoscritti a situazioni di carattere tendenzialmente eccezionale non fronteggiabili con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.
Tanto basta a ritenere che l'atto impugnato fosse illegittimo con suo conseguente annullamento.
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