Fa notizia la sentenza del 4 ottobre 2013 con la quale la terza sezione civile della Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal Ministero della Pubblica Istruzione e da un Istituto scolastico di Cerveteri, condannandoli a risarcire, con una somma la cui entità non è nota, un'alunna della scuola.
I fatti risalgono al marzo 1995 quando la bambina, arrivata a scuola prima dell'orario di inizio delle lezioni ed entrata nel cortile antistante all'edificio, si era rotta una tibia cadendo da un muretto. I genitori avevano citato in giudizio la scuola e, dunque, il Ministero, e il Tribunale di Civitavecchia si era espresso in loro favore nel 2003, come anche la Corte di Appello di Roma nel 2006. La scuola e il Ministero erano ricorsi in Cassazione, sostenendo che il fatto che la bambina si trovasse all'interno del cortile scolastico non implicava un obbligo di custodia nei suoi confronti da parte del personale della scuola.
Così non è, secondo la Suprema Corte, che ha sentenziato, in via definitiva, che nel momento stesso in cui la domanda di iscrizione di un alunno viene accolta si instaura un "vincolo negoziale" che presuppone, secondo i giudici, l'insorgere dell'obbligo di vigilare sulle sue condizioni di sicurezza e di mettere in atto tutte le precauzioni necessarie ad evitare che possa determinare un danno a se stesso in qualsiasi modo, sia all'interno dell'edificio scolastico che negli spazi esterni di pertinenza, dei quali è comunque responsabile.
Biagiotti
I fatti risalgono al marzo 1995 quando la bambina, arrivata a scuola prima dell'orario di inizio delle lezioni ed entrata nel cortile antistante all'edificio, si era rotta una tibia cadendo da un muretto. I genitori avevano citato in giudizio la scuola e, dunque, il Ministero, e il Tribunale di Civitavecchia si era espresso in loro favore nel 2003, come anche la Corte di Appello di Roma nel 2006. La scuola e il Ministero erano ricorsi in Cassazione, sostenendo che il fatto che la bambina si trovasse all'interno del cortile scolastico non implicava un obbligo di custodia nei suoi confronti da parte del personale della scuola.
Così non è, secondo la Suprema Corte, che ha sentenziato, in via definitiva, che nel momento stesso in cui la domanda di iscrizione di un alunno viene accolta si instaura un "vincolo negoziale" che presuppone, secondo i giudici, l'insorgere dell'obbligo di vigilare sulle sue condizioni di sicurezza e di mettere in atto tutte le precauzioni necessarie ad evitare che possa determinare un danno a se stesso in qualsiasi modo, sia all'interno dell'edificio scolastico che negli spazi esterni di pertinenza, dei quali è comunque responsabile.
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