di Gerolamo Taras - L'art. 22 della L. 241/90 dispone espressamente che: "Ai fini del presente capo (Definizioni e princípi in materia di accesso) si intende: per Pubblica Amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".
Per i particolari fini considerati dalla norma, quindi, la nozione di "pubblica amministrazione" risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali (quale ad esempio quello della contrattualistica pubblica), estendendosi anche ai soggetti privati tout court , laddove l'attività da questi posta in essere risulti genericamente di pubblico interesse.
Ne consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere una attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di "pubblica amministrazione" e come tale sia assoggettato alla specifica normativa di settore.
In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l'accesso, ancorchè di diritto privato, svolga un'attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest'ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso.
Altre condizioni, per la qualificazione di un' attività di pubblico interesse, sono la previsione di un potere di vigilanza e sostitutivo ed infine il finanziamento dell'attività con fondi pubblici, ciò che si giustifica solo ove la stessa corrisponda oggettivamente anche ad un pubblico interesse inteso in senso ampio.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con SENTENZA N. 04923/2013 del 07/10/2013 ha così accolto il ricorso proposto dalla Societa' Cooperativa Per Azioni L'Aquila 2009, per la riforma della sentenza del T.A.R. ABRUZZO n. 00877/2012, concernente il diniego sull'istanza ostensiva avente per oggetto il verbale dell'assemblea del consorzio Madonna del Carmine.
Si tratta del Consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009 con la funzione di gestire in modo unitario la ricostruzione nella città di Aquila degli immobili danneggiati dal terremoto dell'aprile del 2009.
L' Ente aveva avviato la procedura dei lavori di rifacimento dell'aggregato edilizio di propria competenza, invitando vari operatori economici, tra cui la società cooperativa consortile per azioni L'Aquila 2009.
All'esito della valutazione delle offerte il Consorzio, nell'assemblea tenuta il 13 aprile 2012, aveva affidato i lavori ad altra impresa. La Società aveva, quindi, formulato istanza di accesso al verbale di tale assemblea consortile. Accesso negato dal Consorzio, che con nota del 4 giugno 2012, aveva esplicitamente respinto l'istanza.
Di qui il ricorso al Tar per l' annullamento dell'atto e per il conseguente riconoscimento del suo diritto all' accesso. Il Tar, con sentenza n. 877 del 2012, aveva respinto il ricorso ritenendo, il Consorzio una figura soggettiva di diritto privato che agisce in regime di diritto privato, con natura assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro e, come tale, sottratto al regime fissato dalle legge n. 241 del 1990 in materia di accesso.
Di tutt'altro avviso il Consiglio di Stato, secondo cui, indipendentemente dalla natura privata che si deve riconoscere al Consorzio, lo stesso resta comunque soggetto alla disciplina in materia di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, attesa l'attività di pubblico interesse svolta.
Per questi motivi.
1) L' Ente è stato costituito in via obbligatoria ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009, allo scopo di perseguire il pubblico interesse sotteso alla ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dall'evento sismico del 2009. Tale ricostruzione, infatti, non corrisponde solo agli interessi dei singoli proprietari privati, ma corrisponde altresì lato sensu all'interesse pubblico sotteso al recupero sotto il profilo strutturale, igienico-sanitario,architettonico,estetico, e monumentale di interi comparti immobiliari cittadini distrutti dal sisma che ha colpito la città dell'Aquila.
2) In ragione degli interessi pubblici coinvolti, l'attività del Consorzio è stata sottoposta alla vigilanza ed al potere sostitutivo di uno specifico Commissario, la cui figura non avrebbe ragione di esistere, laddove il Consorzio perseguisse fini di natura esclusivamente privata.
3) L' attività di ricostruzione affidata al Consorzio è finanziata con fondi pubblici, ciò che si giustifica solo ove la stessa corrisponda oggettivamente anche ad un pubblico interesse inteso in senso ampio. Ne consegue che il Consorzio, ponendo in essere sul piano oggettivo una attività di pubblico interesse,viene ad assumere la veste di "pubblica amministrazione" agli specifici fini di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e, conseguentemente, resta soggetto alla relativa disciplina fissata in materia di accesso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Viene di conseguenza riconosciuto il diritto della società l'Aquila 2009 di accedere agli atti del Consorzio Madonna del Carmine, con obbligo per quest' ultimo di consentire la visione e/o l'estrazione in copia del documento richiesto, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza.
In margine un breve commento. L'affidamento di funzioni di pubblico interesse ad Organismi di diritto privato, sia attraverso un rapporto di tipo concessorio sia attraverso altri strumenti di diritto privato, ha consentito alle Amministrazioni Pubbliche (meglio ai Gruppi politici), di avere mani libere nella gestione di servizi di grande rilevanza economica e sociale. Senza dover rendere conto ad alcuno delle ragioni delle proprie scelte. Spesso e volentieri, comportandosi secondo regole proprie del privato e agendo come longa manus degli Enti Pubblici controllanti, le società pubbliche (formalmente di diritto privato), hanno aumentato a dismisura la spesa pubblica, hanno proceduto ad assunzioni clientelari oltre i limiti del consentito e retribuito senza ritegno i componenti dei Consigli di Amministrazione, baipassando regole e vincoli vigenti nel comparto pubblico. In funzione delle "esigenze" dei gruppi politici dominanti, attraverso l' utilizzo sconsiderato delle risorse pubbliche, portato tante volte fino al dissesto finanziario. Le contromisure approntate dall' ordinamento sono abbastanza recenti. Rientrano fra queste le limitazioni alle assunzioni di personale, la riduzione dei Consigli di amministrazione e dei relativi compensi, le norme in materia di accesso civico ed agli atti, di anticorruzione e trasparenza. Previste per la Pubblica Amministrazione, sono state estese alle Società Pubbliche ed agli affidatari di pubblici servizi, nella parte in cui questi siano qualificabili, appunto, come di interesse pubblico. In tanti casi dopo la compromissione definitiva del buon fine di attività, normalmente, indirizzate alla soddisfazione di esigenze primarie dei cittadini.
Consiglio di Stato,Sentenza n. 04923/2013