di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 22956 del 9 ottobre 2013. In Cassazione l'eccezione di prescrizione del procedimento disciplinare a carico dell'avvocato è validamente eccepita solo se non sono richieste ulteriori indagini. Infatti l'apertura del procedimento e gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria costituiscono validi atti di interruzione della prescrizione. E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza 9 ottobre 2013, n. 22956.
Nel caso di specie, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento ad un suo iscritto, per aver falsamente dichiarato di essere in possesso della procura speciale di un proprio assistito, così rimettendo la querela sporta nei confronti di un terzo ed incassando una somma di denaro a transazione della controversia
. La decisione è stata confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense. Il ricorso in cassazione verte sulla presunta intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. La Corte di Cassazione precisa che, essendo la questione posta per la prima volta in sede di legittimità, vale la regola secondo cui nel giudizio disciplinare a carico di un avvocato, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, allorché il relativo esame non comporti indagini fattuali. Ne deriva il principio di diritto secondo cui nella fase del procedimento disciplinare di carattere amministrativo dinanzi al Consiglio dell'ordine costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione, con effetti istantanei, l'atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (quali la consulenza tecnica d'ufficio, l'interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento, l'audizione di testimoni, ecc...) o decisoria. Vai al testo della sentenza 22956/2013