Dott. Emanuele Mascolo - Il T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione II, con Sentenza n. 1755 dell'8/10/2013, si è occupato di un caso di abusivismo edilizio.
Nel caso di specie, si trattava di di un edificio abusivamente costruito su un terreno sottoposto a vincolo di inedificabilità.
Prima di passare ad analizzare il caso specifico, va ricordato, che in tali casi, se in presenza di comproprietari dell'edificio abusivo, i provvedimenti prodromici all'ordine di acquisizione ex art. 31, comma 6°, d.P.R. n. 380/2001 debbono necessariamente essere notificati a tutti i soggetti comproprietari che, omettendo di dare corso all'ordinanza di demolizione, abbiano reso dovuta la successiva acquisizione del bene al patrimonio del Comune.
Ciò premesso, nel caso che ci sta interessando, i coniugi comproprietari dell'edificio, hanno impugnato il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia e l'ingiunzione di demolizione.
Il problema di fondo è stato che uno dei coniugi, ha scoperto ha scoperto l'esistenza degli atti pregressi solo a seguito della notifica degli atti all'altro coniuge.
Per motivazione insufficiente entrambi i coniugi hanno invocato l'eccesso di potere.
Il Comune in questione, costituitosi in giudizio, avverso il ricorso, come si legge in Sentenza, eccepiva essenzialmente che " trattandosi di bene in comunione, ben potevano gli atti di cui sopra essere notificati ad uno solo dei coniugi comproprietari. Pertanto, il ricorso deve ritenersi tardivo."
Inoltre il Comune eccepiva la " legittimità dei provvedimenti edilizi notificati a un solo comproprietario" e l' " infondatezza nel merito, in quanto i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi non richiedono motivazioni dettagliate".
Il T.A.R ha ritenuto il ricorso inammissibile con riguardo al coniuge che ha impugnato la sola ordinanza con la quale il Comune ha notificato l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione di demolizione, acquisendo gratuitamente al patrimonio del Comune l'edificio abusivo (insanabile, in quanto edificato nella fascia di rispetto demaniale dei 150 m dalla battigia).
Si legge nella Sentenza in esame che " come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, l'impugnativa dell'acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l'ordinanza di demolizione relativa ad un'opera abusiva, consolida degli effetti dell'atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità, facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami, non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidentale di un atto presupposto non avente natura normativa (ex plurimis, T.A.R. Napoli Campania sez. II, 07 giugno 2013, n. 3026, ed ivi per richiami ad altra giurisprudenza). È dunque inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri degli atti in questione (Tar Salerno Campania sez. I, 08 gennaio 2013, n. 30)." Il T.A.R, accoglie invece il ricorso riguardo all'altro coniuge, " con riguardo alla doglianza relativa alla nullità dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, con conseguente acquisizione del bene al patrimonio comunale. È infatti pacifica e ammessa dal Comune la circostanza che alla comproprietaria non siano stati notificati i provvedimenti prodromici all'ordine di acquisizione (notificati, invece, al marito)."
Il collegio infatti segue "la giurisprudenza che considera necessaria la notifica a tutti i soggetti comproprietari che, omettendo di dare corso all'ordinanza di demolizione, hanno reso dovuta la successiva acquisizione del bene al patrimonio del Comune.
Infatti, se è pur vero che la mancata notificazione al comproprietario non inficia di per sé la legittimità della disposta misura repressiva-ripristinatoria (demolizione), semmai incidendo sulla relativa conoscenza (sicchè ai fini della legittimità dell'iter procedimentale posto in essere dall'Amministrazione per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera abusiva è sufficiente la notifica dell'ordinanza di demolizione così come degli atti consequenziali ad uno solo dei comproprietari e in ogni caso al responsabile dell'illecito, dovendo questi adoperarsi in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, per eliminare l'illecito onde sottrarsi, salvo comprovare l'indisponibilità effettiva del bene, al pregiudizio della perdita della propria quota ideale di comproprietà), ciò non può comportare conseguenze irreversibili per il comproprietario pretermesso (Tar Campania, Napoli, Sez. II, 8 giugno 2011, 2992).
Costui, pertanto, può autonomamente gravarsi nei confronti del provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza della ingiunzione e mantiene appieno tutelata la propria posizione, giacché l'acquisizione gratuita dell'immobile di sua contitolarità per abusi edilizi non potrebbe verificarsi ove non gli fosse stata notificata la previa ingiunzione di demolizione. Ne consegue che l'omessa notificazione dell'ordine di demolizione ad alcuno dei comproprietari impedisce la successiva acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate, con illegittimità di ogni atto che possa fondarsi su tale erroneo presupposto (così Tar Campania, cit.; nello stesso senso, Tar Palermo, sez. III, 24 giugno 2013, n. 1366). Nel caso concreto, il Comune, pur potendo notificare l'ordine di demolizione a un solo comproprietario, aveva comunque l'onere di verificare in capo a chi fosse la proprietà effettiva, non potendo porre conseguenze giuridiche estreme, quali la perdita della proprietà, in capo a soggetti che, per loro autonoma decisione, non avevano presentato la domanda di sanatoria illo tempore, e formalmente non erano stati destinatari degli atti dell'Amministrazione. Sotto questo profilo, peraltro squisitamente formale, l'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, impugnata con ricorso e che è diretta conseguenza degli atti prodromici anch'essi impugnati, non può spiegare effetto alcuno nei confronti dell'altro coniuge. Ciò rende così infondata l'eccezione di tardività prospettata dal Comune nella propria memoria.
Discorso diverso per quanto concerne l'impugnativa dei citati provvedimenti presupposti (diniego di sanatoria edilizia e ingiunzione di demolizione), che la ricorrente afferma di aver conosciuto solo in occasione della notifica dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale. Fermo restando che, per quanto detto sopra, il ricorso può ritenersi tempestivo e dunque ricevibile, esso è inammissibile, posto che avverso gli stessi non sono stati indicati precisi motivi di censura per quanto concerne il merito. Essi, infatti, come correttamente eccepito dal Comune, non sono stati gravati con specifici motivi di doglianza diretti ad accertarne l'illegittimità. L'unico motivo di merito (difetto di motivazione) è infatti relativo al provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale e non alle presunte illegittimità degli atti ad esso prodromici.
Il ricorso, invece, per giurisprudenza costante, deve ritenersi inammissibile qualora i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, non siano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all'identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale, come altresì chiarito dal vigente art. 40, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, formulato sulla base della normativa e dell'esperienza giurisdizionale pregresse, nel quale si richiede l'esposizione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso (ex plurimis, T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 01 febbraio 2013, n. 320).
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