Dott. Emanuele Mascolo - Alcuni cittadini di un Comune in provincia di Bari, hanno adito il T.A.R. Puglia Bari, censurando le operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale svoltesi nei giorni 26 e 27 maggio 2013 e, per il turno di ballottaggio, nei giorni 9 e 10 giugno. 

In particolare hanno impugnato gli atti di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale, il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale chiuso il 21 giugno 2013 e il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale. 

La contestazione ha riguardato l'articolo 14 L. n. 53/1990 che riguarda le autocertificazioni e dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 3 L. n. 81/1993, in quanto l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco e della maggior parte delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, nonché delle dichiarazioni di presentazione delle liste sopra indicate è stata effettuata da un consigliere provinciale della Provincia di Bari che, ad avviso dei ricorrenti, non può autenticare le firme relativamente ad una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo.

In rafforzamento della loro tesi i ricorrenti richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali: C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013; Id., n. 1889/2012; Id., n. 2180/2012; T.A.R. Emilia Romagna - Parma, n. 180/2013).

Il T.A.R. Puglia Bari con Sentenza n. 1416 del 18/10/2013, ha sostenuto preliminarmente " il difetto di legittimazione passiva sia dell'Ufficio Centrale Elettorale, sia della Commissione Elettorale Circondariale." Secondo il T.A.R. " il ricorso relativo alle operazioni elettorali riguardanti le consultazioni amministrative debba essere notificato "all'ente della cui elezione si tratta", oltre che alle altre parti che vi abbiano interesse.

Con questa disposizione, individuando quale unica parte pubblica necessaria l'ente interessato dalle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali, si è quindi recepita la consolidata posizione giurisprudenziale che esclude che siano annoverabili tra le parti necessarie del relativo contenzioso anche gli uffici elettorali (i quali esauriscono la loro funzione con la proclamazione degli eletti) e l'Amministrazione statale (cfr. Cons. Stato Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; e da ultimo T.A.R. Molise- Campobasso, n. 432/2013). 2.1.2. Analogo discorso può essere fatto con riguardo alla Sottocommissione Elettorale, posto che per giurisprudenza consolidata, nei giudizi elettorali dinanzi al g. a. l'individuazione dell'Amministrazione, cui spetta la qualità di parte necessaria, va fatta in base al criterio dell'imputazione dei risultati della consultazione elettorale (e non già a quello dell'imputazione formale degli atti contestati) con la conseguenza che, in relazione alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune, e non l'Amministrazione statale di cui fanno parte gli organi preposti agli adempimenti preliminari: più in particolare, la Commissione Elettorale Circondariale, organo per propria natura neutrale, non è parte necessaria del giudizio impugnatorio avente ad oggetto il verbale di proclamazione degli eletti, dovendo la relativa legittimazione passiva essere ricondotta, in tal caso, al solo Ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, n. 4851/2010; T.A.R. Toscana - Firenze, n. 1487/2011; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 201/2007). La Commissione Elettorale, peraltro, è organo di "garanzia" dei procedimenti elettorali, non portatore di un interesse qualificato alla conservazione delle operazioni elettorali (cfr. T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, n. 1432/2001). Dalla qualità di organo neutrale della Commissione Elettorale Circondariale, quindi, si desume il difetto di legittimazione passiva di tale organo, che deve, pertanto, essere estromesso dal giudizio (T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 3464/2009). 2.2. Passando all'eccezione di inammissibilità dedotta dal Comune, la stessa va disattesa in quanto palesemente infondata. Non si può invero ritenere sussistente un onere di impugnazione delle circolari e delle disposizioni ministeriali e prefettizie diramate in vista dello svolgimento delle elezioni, trattandosi in ultima analisi di atti diretti a fornire chiarimenti e indicazioni agli enti e soggetti interessati dalla tornata elettorale, come tali insuscettibili di incidere sul regolare sviluppo delle operazioni elettorali, che restano disciplinate dalla legge. 3. Nel merito, il ricorso è fondato. Al riguardo il Collegio, pur non ignorando la sussistenza in materia di un orientamento isolato di tenore opposto (cfr. Tar Basilicata, n. 457/2013), ritiene tuttavia di aderire al filone giurisprudenziale che appare in via di consolidamento, secondo il quale"il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni exart. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera" (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013, che richiama le precedenti pronunce n. 1889/2012 e n. 2180/2012 ). Secondo il richiamato indirizzo gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma attribuisce questa potestà, possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale. Nè può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che il Comune di Valenzano ricada nel territorio della Provincia di Bari in quanto, secondo il rammentato indirizzo ermeneutico al quale il Collegio aderisce, oltre al limite stricto sensu territoriale opera il limite funzionale del diretto coinvolgimento nella competizione dell'ente del quale il consigliere è organo, quale condizione necessaria per radicare l'eccezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (in tal senso: C.d.S. n. 2371/2012). In altri termini, il requisito della territorialità, che pur consente di definire i limiti spaziali di esercizio del potere di autenticazione da parte degli organi politici elencati nell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, non è sufficiente a legittimare l'esercizio del potere di autenticazione. Occorre altresì che sussista la causa di legittimazione, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel coinvolgimento dell'ente nella competizione elettorale, definendolo, come sopra visto, "requisito della pertinenza" (C.d.S., Sez. I, parere n. 2671/2013)."




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