- La casa familiare assegnata, in sede di separazione, ad uno dei coniugi affidatario dei figli può essere pignorata dai creditori dell' ex coniuge?


Una caso simile palesa degli aspetti problematici ed un'unica soluzione di cui parlerò più avanti.
In prima battuta, va rilevato che: "l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata a preservare, nel caso di separazione dei coniugi, la continuità delle abitudini domestiche nell’immobile costituente l’habitat familiare".
In modo particolare ha lo scopo di proteggere i figli dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo dove fino a qual momento hanno condotto la loro esistenza.
Dunque la regola e' questa ma spesso il diritto del coniuge a permanere con i figli nella casa familiare

può essere compromesso dai diritti vantati da terzi nei confronti dell' immobile familiare ; il caso tipico e' quello dei creditori dell' ex coniuge che possono ottenere un pignoramento immobiliare della dimora della famiglia.
Questo può verificarsi quando il "provvedimento di assegnazione "della casa familiare non sia stato trascritto.
Dunque, nella fattispecie in argomento non possono trovare applicazione le regole indicate dalla Cassazione per il caso di "trasferimento della casa familiare
" secondo le quali, invece, in mancanza di trascrizione il "provvedimento di assegnazione" è comunque opponibile al terzo per nove anni.
In buona sostanza, ribadendo il principio di cui sopra l' unica soluzione per blindare " la casa familiare" da possibili aggressioni dei creditori dell' ex coniuge e' quella di aver trascritto " il provvedimento di assegnazione" prima dell'atto di esecuzione.
Sono le conclusioni della terza sezione civile della Cassazione che, con la sentenza 12466 depositata il 19 luglio scorso, ha respinto il ricorso di una signora nei confronti di una società creditrice dell'ex marito.
Qui di seguito viene riportata brevemente la storia processuale oggetto poi della suindicata sentenza
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Una donna rappresentava che l'impresa creditrice del suo ex marito aveva pignorato la casa a lei assegnata in sede di separazione nonostante che l'immobile fosse di proprietà del debitore solo per metà avendolo acquistato in regime di comunione legale dei beni. Ma il tribunale respingeva l'opposizione affermando che l'immobile era di proprietà esclusiva dell'ex marito e che l'assegnazione non era opponibile al creditore procedente.La vicenda giunge fino a Piazza Cavour dove la suprema corte di Cassazione, respingendo definitivamente le istanze della donna, ha stabilito che la decisione del tribunale, giusta nel merito, necessitava di una correzione nella motivazione in relazione al momento in cui si verifica lo scioglimento della comunione tra i coniugi chiarendo che ció si verifica nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza e non (come sostenuto dal tribunale) nel momento in cui il Presidente emetteva il provvedimento che autorizzava l'interruzione della convivenza.
Questa precisazione della Corte non cambia l'esito della sentenza in quanto, per i supremi giudici, l'acquisto della casa da parte dell'ex marito si è comunque verificato in un momento in cui la comunione legale era già sciolta e, pertanto, di proprietà esclusiva del marito.
Fatta questa premessa e accertato che l'immobile appartiene solo al marito, nel caso di specie il diritto vantato dalla moglie, che è opponibile al terzo acquirente, non lo è nei confronti del creditore che può pignorarlo e farlo vendere coattivamente. Solo la trascrizione potrebbe bloccare la procedura esecutiva.

Barbara PirelliAvv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto - profilo e articoli
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