L'Inail con la Circ. 23 ottobre 2013 n. 52 fornisce alcuni chiarimenti a seguito dei numerosi quesiti prevenuti in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall'albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa.
L'istituto prende le mosse dall'inquadramento generale degli istituti dell'occasione di lavoro (al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che l'unico limite all'indennizzabilità di un infortunio debba essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all'attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento) e dell'infortunio in itinere (per la cui indennizzabilità occorre che esso si verifichi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato), per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore.
L'Inail giunge così alla seguente conclusione "si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione".
Qui di seguito il testo della circolare.
Testo circolare INAIL n.52 del 2013