Dott. Emanuele Mascolo - Il T.A.R. Puglia Lecce, , con sentenza n. 23210 del 15 novembre 2013, si è pronunciato sul ricorso di un cittadino avverso il Comune in cui era proprietario all'epoca dei fatti di alcune aree site al centro storico, accatastati distintamente.
Nel ricorso è stato chiesato al G.A. che il Comune risarcisse il danno per il fatto illecito rappresentato per l'irreversibile trasformazione dell'area, danni calcolati previa C.T.U. e con il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno dell'occupazione al soddisfo.
La controversia nel 2005 fu introdotta innanzi al Tribunale Ordinario, che declinò la giurisdizione al G.A., innanzi al quale la causa è stata tempestivamrente riassunta.
La giurisprudenza consolidata, ritiene che in materia di espropriazione per pubblica utilità, la competenza, anche per fini risarcitori spetta al G.A..(Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n° 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n°1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n° 9 e 22 Ottobre 2007 n° 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n° 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n° 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n° 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n° 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n° 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn° 27190, 27191 e 27193).
Tra le parti era stata stipulata una convenzione urbanistica, però il comune non ha perfezionato il procedimento ablatoria nemmeno ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Infatti la circostanza è chiarita dal progetto di lottizzazione solo approvato, come si evince dalla documentazione versata in atti dal ricorrente: la disciplina, ex art.28 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150 e prevede che " l'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della Legge 29 Settembre 1964 n° 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria."
E' facile a questo punto comprewndere la decisione del T.A.R., cioè il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione è altresì intervenuta più volte a chiarire che in materia di usucapione non si riconosce efficacia interruttiva se non ad atti che comportino la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero a quegli atti che privano del possesso nei confronti dell'usucapiente.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che, in tema di usucapione, non può riconoscersi efficaccia (interruttiva solo a quegli atti che fanno perdere il potere possessorio materiale e di fatto nei confronti dell'usucapiente.(Cassazione Civile, II Sezione, 25 Luglio 2011 n° 16234).
Pertando avendo il Comune acquistato per usucapione, le aree in oggetto, le richieste risarcitorie azionate dal ricorrente vengono meno venendo meno la condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva, sia dopo essere trascorsi i venti anni necessari per usucapire, ma anche per il periodo precedente pre effetto della retroattività dell'acquisto a titolo originario per usucapione. ( Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 Ottobre 2011 n° 21575; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 14 Gennaio 2013 n° 9).
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