di Pasquale Acconcia - Proseguendo nell'opera di riflessione ricostruttiva dei punti chiave dell'assicurazione infortuni sul lavoro, l'INAIL richiama - con annotazioni ricostruttive, arricchite per l'oggetto dell'assicurazione con particolare attenzione al concetto di "occasione di lavoro"( circolare 23.10.2013 n° 52 ) -  lo stato dell'arte della tutela per i coltivatori diretti che affonda le sue origini in 100 anni di storia del Paese e dello stesso mondo agricolo. A partire da questa convincente ricostruzione l'A. riflette sulla tutela dei coltivatori diretti delineando prospettive evolutive per l'intero sistema dei "piccoli imprenditori".

INDICE 1 - L'assicurazione infortuni e i soggetti tutelati nella gestione agricola: dagli inizi alla rivoluzione del Testo unico n.1124 del 1965; 2 - "I curatori" dei Fondi: dalla tutela per il legame con il Fondo rustico alla tutela in quanto lavoratori autonomi; 3 - Coltivatori diretti nel sistema dell'assicurazione I.V.S. gestita dall'INPS; 4 - Solidità di impianto della Nota INAIL, con prospettive evolutive della tutela dei piccoli imprenditori

L'assicurazione infortuni e i soggetti tutelati nella gestione agricola: dagli inizi alla rivoluzione del Testo unico n.1124 del 1965

Una recente nota dell'INAIL[1] in materia d'infortuni occorsi a coltivatore diretto nello svolgimento di attività imprenditoriali o per il soddisfacimento di esigenze personali o familiari - entrambe escluse dalla tutela nella Nota per le motivazioni  ivi richiamate -  sollecita un richiamo dei termini generali della questione. Si ripercorre così un pezzo, non marginale, della storia dell'assicurazione per i rischi professionali anche al fine di richiamare l'attenzione sui rischi d'interpretazioni evolutive  che spostino l'asse della tutela dal mondo del rischio e risarcimento  a quello dei bisogni e dell'assistenza.

       

La tutela per gli infortuni sul lavoro

in agricoltura nasce in un contesto sociale e giuridico specifico, ma non estraneo rispetto ai valori fondanti dell'assicurazione per i rischi "industriali" che nasce nel 1904 con testuale riferimento agli operai dell'industria[2] e si distacca poi dal riferimento lessicale (operai e industria) per focalizzarsi su macchine e ambiente di lavoro, assunti come fonte di un rischio di intensità tale da sollecitare una risposta assicurativa. In corrispondenza, all'epoca per le lavorazioni agricole per così dire "tradizionali" (senza macchine) proprio la scarsa (presunta) intensità del rischio motivava l'esclusione dalla tutela di quanti operassero in esse[3], ferma restando la protezione assicurativa per tutte le occupazioni comunque rischiose, anche se svolte "nei campi" ai sensi della normativa industriale.

Solo in seguito (sotto la spinta delle emozioni della Grande guerra e l'olocausto di contadini italiani da ricompensare in qualche modo) si riconobbe che seppur basso, il rischio delle lavorazioni agricole "tradizionali" coinvolgeva un numero eccezionale di persone , tale da giustificare e sollecitare una tutela obbligatoria.

Dal 1917, quest'ultima nasce e si sviluppa, quindi, come assicurazione affatto tipica e gestione autonoma, anzi separata[4], al punto che anche se successivamente all'unificazione in INAIL della gestione, l'infortunio occorso nel suo ambito risultava "extra lavorativo" nell'ipotesi di accostamento a un pregresso infortunio "industriale". Pur specifica, però, era accomunata a quella industriale per il saldo riferimento alla rilevanza del rischio presupposto e confine della tutela, disciplinata - sul piano operativo e dei principi - in modo specifico per tener conto della tipicità della platea di assicurati e assicuranti con la marginalità del datore di lavoro (solo contribuente in definitiva) che, nel sistema industriale invece, era il dominus del rapporto.              

Nell'assicurazione infortuni in agricoltura, cioè, la figura del datore di lavoro scolorava a fronte della rilevanza della nozione di persona assicurata che, nell'"Industria" l'art. 4 identifica con coloro  che  in  modo  permanente  o avventizio prestano alle dipendenze  e  sotto  la  direzione  altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione. E' una nozione con la quale ha finito per coincidere quella dell'assicurato agricolo dipendente riferita ai lavoratori fissi o avventizi: un'espressione che fin dagli inizi ha identificato, come riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, con formula omnicomprensiva[5] tutti quelli  che prestano la loro opera presso aziende agricole e forestali, esponendosi così ai rischi propri delle lavorazioni agricole. Erano ultronee altre specificazioni data la sostanziale uniformità del rischio in questione, come superfluo poteva essere l'esplicito riferimento, per questa categoria, al requisito della manualità, ricavabile comunque  a contrario dal riferimento  a tale requisito per altre categorie di assicurati previste dallo stesso art. 205 del Testo unico 1124 come poi vedremo.

   

La tipicità si rifletteva nel meccanismo di denuncia dell'infortunio e nello stesso sistema contributivo che, come già accennato, ruotava, di fatto, attorno al Fondo rustico cui era in definitiva attribuito il ruolo di referente del rapporto di lavoro, a fine assicurativi, restando irrilevante, all'epoca, la figura della persona titolare di diritti e obblighi in quanto persona, presa in considerazione essenzialmente quale soggetto  utilizzatore del Fondo.

       

Restava,  peraltro,  ben saldo il riferimento, in comune con il settore industriale, al rischio professionale riflesso dal richiamato meccanismo di raccolta fondi che nel Testo unico 1965 non era molto diverso nell'impianto teorico da quello delle Tariffe industriali. Fino a quella data, cioè, l'assicurazione agricola riguardava solo i soggetti non operanti con le "macchine" nell'accezione di quest'ultimo termine e con gli ampliamenti poi ripresi dal Testo unico 1124, sicchè il rischio era sostanzialmente omogeneo, diversificato - rispetto al Fondo - per numero di esposti che l'Imposta Fondiaria poteva senz'altro esprimere in modo sufficientemente con la sua  attenzione alle diverse redditività legate alla qualità dei terreni.

       

D'altra parte, erano esclusi dalla tutela "agricola" lavoratori di diverso inquadramento professionale operanti "per" il Fondo rustico nonchè condizioni di lavoro nelle quali assumeva in ogni caso rilievo, per gli interessati, la meccanizzazione dei processi produttivi. Nel primo caso la tutela si collocava in un parallelo sistema (l'ENPAIA) con la sviluppo, come già accennato, di un annoso contenzioso con INAIL, via via più "virulento" con la progressiva estensione - nel "diritto vivente" - del riconoscimento della manualità come sinonimo di esposizione al rischio e non di qualifica.[6]

 Questo per sommi capi l'evoluzione del sistema fino al Testo unico n.1124 che con un lapidario ultimo comma dell'articolo 1 modificò radicalmente il sistema riconducendo tutte le attività dello stesso articolo nel Titolo secondo qualora svolte da imprenditore agricolo e nell'interesse dell'azienda agricola. Di là da valutazioni di merito sul punto, è chiaro comunque che in tal modo irrompevano nel sistema agricolo la diversificazione dei rischi e, quindi, la necessità di attivare l'imponente sistema di determinazione di tariffe agricole previsto dallo stesso Testo unico in analogia a quanto disposto nel Titolo primo.

Si trattava e si tratta di una esigenza essenziale per l'intero sistema di tutela per i rischi professionali - dalla prevenzione alla riabilitazione - sistematicamente disattesa anche in presenza di una conferma dell'esigenza stessa nel decreto 38 del 2000 che dedica un intero articolo alla riproposizione di un meccanismo tariffario analogo a quello dell'industria come a quello già previsto, del resto, dal Testo unico n.1124.

C'è da sottolineare, per inciso, come la mancata attuazione di queste previsioni se da un lato resta legata alla difficoltà di affrontare il nodo del disavanzo della gestione, dall'altro (e più incisivamente) riflette una linea di pensiero e di azione legislativa volta a svalutare le specificità delle tutele nell'ansia di semplificare che ha condotto, nel caso nostro, via via a omogeneizzare tutti i punti nevralgici (a parte il rischio ma si comincia a intaccare anche questo) sul versante delle contribuzioni e delle prestazioni con l'assoluto primato del sistema INPS, anche per quanto riguarda l'inquadramento delle aziende nel settore agricolo od altro, a prescindere dalle motivazioni - che possono essere validamente diverse - dell'inquadramento stesso per le finalità delle diverse forme di tutela.

"I curatori" dei Fondi: dalla tutela per il legame con il Fondo rustico alla tutela in quanto lavoratori autonomi

Altrettanto  caratteristica è stata fin dagli inizi la modalità di estensione della tutela a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti: soggetti inclusi tout court dalla legge istitutiva del 1917 in termini ripresi dal Testo unico del 1965, con impostazione poi superata come riportato nello stralcio dell'articolo 205 nella formulazione originaria superata dalla legge del 1993 con l'obiettivo di rendere omogenei i regimi previdenziali per i soggetti tutelati.

In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura: a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali (2); b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro "coniuge" e figli (3), anche naturali e adottivi (4), che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende (5) modificato da. L. 243/1993 art. 14, lett. b):i lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i  criteri  e  le modalita' previste dalla legge 26.10.1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni. (LEGGE 1047  L'obbligo   dell'assicurazione   per   invalidità,   vecchiaia   e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive  modificazioni,  è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed  ai  coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo)    c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, …

Le modifiche concludono, come si è detto, il processo di "normalizzazione" del sistema dell'assicurazione infortuni in agricoltura che in parallelo si arricchiva per la omogeneizzazione delle modalità e livelli di prestazioni e di procedure di servizio, pur essendo partito da  una configurazione specifica, e affatto nuova per l'epoca, del suo impianto indennitario. Tutta la normativa iniziale confermava, infatti, la centralità del Fondo rustico come asse attorno al quale ruotava l'intero sistema.

Quest'ultimo, così, ben poteva ricomprendere fra i soggetti tutelati tutte le persone che per professione o diretto interesse, "curavano"  - con modalità e attenzione comunque professionali - il Fondo che è un "corpo vivente" che richiede continuità - non necessariamente esclusività - di adibizione. All'epoca, fra l'altro, l'obiettivo primario del curare il Fondo, come bene in sé e come fonte di reddito in varie forme, poteva escludere la rigidità del vincolo di destinazione professionale e non familiare dei prodotti della terra e, comunque l'abitualità della definizione legislativa ben poteva riferirsi non alla qualificazione professionale dell'interessato ma alla dimensione dell'impegno funzionale rispetto alle esigenze del fondo, in termini di "relatività" comunque estranei alle successive evoluzioni del sistema previdenziale prima accennate.

Coltivatori diretti nel sistema dell'assicurazione I.V.S. gestita dall'INPS

La riforma del 1993 supera in gran parte queste problematiche, riferendo la tutela, e quindi, l'identificazione dei soggetti del punto (b), imprenditori e non, alle nozioni generali e "diffuse" di coltivatore con un saldo riferimento ai requisiti, soggettivi e oggettivi, che devono ricorrere per l'iscrizione alla speciale gestione IVS alla quale occorre richiamarsi per i criteri d'inquadramento.

In proposito, sul Sito INPS si legge che i coltivatori diretti sono: piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all'allevamento e attività connesse e che i requisiti per ottenere l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare si dividono in oggettivi e soggettivi. I primi riguardano il fatto che il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue;   il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda In carenza, l'interessato è escluso dalla qualifica e dal regime previdenziale. I requisiti soggettivi riguardano il fatto che l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato.

Il requisito dell'abitualità, insomma, s'identifica con un'attività svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito. La conclusione pur valida con riferimento al sistema INPS può risultare non del tutto convincente in assoluto tenendo conto del fatto che alla nozione di coltivatore diretto si riferiscono svariate leggi di diversi settori di interesse e che, quindi, quanto utile per i benefici previdenziali dell'assicurazioni IVS può non essere valido ad altri fini, così come confermano pronunce giurisprudenziali concordi sulla necessità di verifica di fatto, di là dalle certificazioni (come quelle previdenziali).

In questo modo la figura del coltivatore diretto si distingue dall'imprenditore agricolo e d'imprenditore agricolo professionale qualificato così per requisiti di carattere esclusivamente soggettivo anche se, di regola, il coltivatore diretto è comunque in possesso anche dei requisiti previsti per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, con la quale accede a benefici vari. Una notazione, quest'ultima, che potrebbe essere di ausilio nel definire il confine di là dal quale le azioni del coltivatore (e i relativi infortuni superino la dimensione di assicurato investendo la sua dimensione di imprenditore.

Sul punto torneremo, poi, confermando che le nozioni sono funzionali alla tutela di determinati interessi  individuali e sociali sicché, come nel caso di specie, è senz'altro valido che a fini pensionistici si accolga una nozione di coltivatore diretto irrobustita, per così dire, da requisiti di specifiche certificazioni amministrative, senza escludere che ad altri fini la nozione possa essere attenta a situazioni e condizioni di fatto.

E' vicenda e riflessione di carattere generale, come conferma la questione dell'artigiano di fatto rispetto alla quale l'INAIL ha fornito chiarimenti sull'assicurazione di chi, pur non iscritti all'Albo delle imprese artigiane, svolga in maniera abituale e personale attività artigiana; attività che, precisa la circolare,  se svolta dal titolare dell'impresa non artigiana al di fuori delle "mansioni" proprie dell'imprenditore rileva per l'assicurazione infortunistica. A titolo esemplificativo, è artigiano di fatto il titolare dell'impresa edile con dipendenti - inquadrata dall'INPS nel settore industria - che, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell'impresa, svolge personalmente e abitualmente opera manuale nell'ambito dell'impresa stessa. Analogamente, è artigiano di fatto il titolare dell'autoscuola con dipendenti che, oltre a gestire l'impresa, svolge abitualmente l'attività d'istruttore di guida. Una conferma, quindi, del fatto che le nozioni restano funzionali a uno scopo: a consentire, cioè, all'ordinamento giuridico di collegare determinati riflessi giuridici , per diritti e obblighi, di volta in volta a specificazioni anche diverse della stessa realtà fenomenologica.

Resta, peraltro, il chiaro dettato normativo nella parte in cui fa riferimento, per l'individuazione dei soggetti tutelati INAIL alla qualificazione da essi acquisita nell'ambito del sistema di previdenza IVS per i coltivatori diretti gestito dall'INPS: una scelta di campo precisa in termini di omogeneizzazione e semplificazione, che dà sostanza - condivisibile o meno ha scarso rilievo - al dettato letterale della norma. 

Sul punto, per richiami di tesi anche divergenti e di fattispecie specifiche, con riferimento in generale alla figura professionale del coltivatore diretto  si v.  i richiami riportati sul Sito del Consorzio Verde Campania per tale figura[7]  e la compiuta ricostruzione del sistema e dei vari istituti effettuata da DE MATTEIS nel volume citato, con richiami di dottrina e giurisprudenza di cui si riportano stralci nel successivo paragrafo con specifico riferimento ai temi trattati, per i coltivatori diretti, nella Nota dell'INAIL.


Solidità di impianto della Nota INAIL, con prospettive evolutive della tutela dei piccoli imprenditori                

Ciò rilevato sul piano generale, le stesse considerazioni consentono di condividere le indicazioni della Nota con una perplessità marginale e uno spunto di riflessione che va oltre lo specifico della categoria interessata.

Per il primo aspetto, la vicenda è speculare rispetto a quella degli artigiani anche per i quali giurisprudenza e prassi amministrativa delimitano il campo di indennizzabilità alle attività diverse da quelle imprenditoriali o quanto meno di promozione. Con una specificazione, nel caso dell'INAIL, poiché si riconosce l'esistenza, e l'indennizzabilità, della figura dell'artigiano di fatto a conferma della non assoluta rilevanza delle certificazioni e altre formalità che non possono mettere in discussione  la situazione di fatto esistente. Pertanto, ricondotta tale indicazione ai coltivatori diretti si dovrebbe concludere che la esclusione dalla tutela del coltivatore "di fatto" debba considerarsi legata all'esplicito dettato normativo con il chiaro riferimento alla normativa  INPS. Sempreché già in questa non sia possibile identificare ipotesi di coltivatore di fatto giuridicamente rilevante.

Per quanto riguarda la tutelabilità d'infortuni occorsi in attività imprenditoriale chi scrive ha avuto modo di tornare - per gli artigiani -  più volte sull'argomento , per gli artigiani, dissentendo dalle posizioni della Cassazione e dell'INAIL fermi nell'escludere dalla tutela gli infortuni occorsi nell'espletamento di dette attività. Il dissenso riguardava il percorso logico della dimostrazione a conforto delle tesi negative, basato su una lettura arcaica del sistema, che secondo noi si caratterizza, invece, per un meccanismo piuttosto semplice: sulla base di certe elementi si stabilisce che il soggetto entra nel novero degli "attori" del sistema assicurativo, nello sviluppo del quale qualsiasi attività rientrante nelle funzioni e mansioni del soggetto stesso dovrebbero essere coperte dalla assicurazione infortuni.

Questa impostazione, peraltro, se accolta, condurrebbe a una conclusione da noi stessi più volte criticata nel senso che ogni volta che si riesce ampliare la tutela in favore di una categoria[8], contemporaneamente sì creano condizioni di ingiustizia a danno di altri. Pertanto, inserendo il tema in questo più ampio contesto e alla luce delle considerazioni riprese dalla Nota, riteniamo che la posizione in quet'ultima espressa sia da condividere senza far venir meno il principio da noi affermato, nel senso che a ben guardare né l'artigiano né il coltivatore diretto sarebbero effettivamente entrati nella partita assicurativa sopra indicata  e, quindi, il meccanismo di garanzia totalizzante non potrebbe funzionare alla radice. Con ciò si pone il sistema al riparo da un'ennesima scivolata assistenziale, di tutela generalista e per questo irrilevante in termini risarcitori e anche indennitari. 

Su queste conclusioni il testo dell'Istituto può contare sul contributo ricostruttivo di DE MATTEIS che nel volume prima citato, riprende tutti i tempi e interrogativi prima accennati per sottolineare, riprendendo per vari punti l'insegnamento della Suprema corte e la dottrina sviluppatasi al riguardo negli anni, che:

  • nel sistema dell'articolo 205 non si richiede che il lavoratore dipendente si dedichi in via esclusiva o prevalente;
  • con la riforma dell'articolo 1 del  Testo unico 1124 si compie un'operazione di ricostruzione in ottica  imprenditoriale del sistema assicurativo con il rilievo del criterio identificativo costituito dalla adibizione all'azienda avricola, che abbraccia tutti gli interessati indipendentemente dall'uso o meno delle macchine e ambienti pericolosi [9].E' intuitivo, infatti, che nel riconoscere la tutela di un artigiano o coltivatore diretto per una sua attività imprenditoriale (non esponente a rischio professionale nel senso consolidato) ma si comprenderebbe il motivo per escludere dalla tutela il piccolo commerciante o anche il grande imprenditore che si trovi nelle stesse condizioni. Si potrebbe tutelare,  ma a questo punto avrebbe un'ulteriore spinta la deriva assistenzialistica che sembra invadere l'assicurazione infortuni con la ricerca di occasioni e motivi per solidarizzare che imprenditori, con cittadini, con la popolazione, lasciando in ombra la qualificazione professionale del soggetto e dell'attività.[10]
  • trova conferma in dottrina ma soprattutto in giurisprudenza il principio della esclusione dalla tutela l'attività di direzione e organizzazione dell'attività economica aziendale anche per quanto riguarda  i coltivatori diretti;
  • per quanto riguarda il requisito dell'abitualità, la pur sintetica ricostruzione dell'A. conferma che lo sostanzia, da un lato, la riferibilità della prestazione a un'organizzazione d'impresa, dall'altro, il fatto che il soggetto dedichi non in via sporadica, ma sistematicamente e in modo efficace la propria attività al Fondo, fermo restando che lo stesso deve avere comunque una dimensione minima che giustifichi tale impegno.

Ampio spazio, infine, l'A dedica al tema che tocca proprio il secondo punto della Nota - Infortunio in attività di "autoconsumo" - rispetto al quale in un paragrafo dedicato a "La destinazione dei prodotti al mercato" (pag.1032) giugne a conclusioni analoghe a quelle del citato documento a conclusione di una sommaria ma accurata disamina delle diverse opinioni. L'A., in particolare, sembra spostare il tiro del percorso interpretativo riferendolo non tanto alla nozione di coltivatore diretto (nel qual caso la stessa Cassazione sembra propendere in alcune pronunce per la irrrilevanza di questo requisito di destinazione) quanto alla circostanza che resta comunque centrale il riferimento alla  nozione di azienda agraria alla  quale occorre essere , appunto, addetto.

        In altri termini, DE MATTEIS,  riprendendo osservazioni già a suo tempo formulate dallo scrivente (op.cit., 274), sottolinea che il riferimento all'azienda è in agricoltura generico e assorbente, diversamente da quanto accade per il Titolo primo del decreto 1124 che fa invece riferimento a singole lavorazioni. E' essenziale, dunque, la nozione di azienda agricola con i suoi due macro requisiti: il Fondo, la terra, assunta come elemento di produzione non come semplice luogo di produzione; tutto quanto occorra  per l'esercizio dell'attività agraria; l'imprenditore.

        Mettendo insieme questi fattori, De Matteis conclude per la obbligatorietà della  destinazione dei frutti al mercato .in conformità a quattro considerazioni concorrenti fra loro che gli appaiono di per sé convincenti come risulta dallo stralcio in rinvio [11]. Resta a nostro avviso qualche perplessità riguardante, innanzi tutto, la declinazione delle azioni positive che l'interessato compie: semina e coltiva il fondo; ne cura la produzione e la produttività; raccoglie i frutti e provvede allo stoccaggio degli stessi per la vendita o l'autoconsumo. Queste attività nella loro dimensione materiale sono identiche sia nel caso di destinazione alla vendita che in quello di destinazione al consumo familiare e, per altro aspetto, la (apparente) circolarità del percorso non toglie che l'autoconsumo ben può scomporsi idealmente e per effetti pratici in una "messa sul mercato" con successivo riacquisto. In concreto, quindi, potrebbe ritenersi che le argomentazioni della Nota - e dello stesso DE MATTEIS possano considerarsi valide per la sola parte in cui riguardino non la produzione, non la manipolazione del bene da consumare, bensì la successiva fase di messa a dimora per la necessaria conservazione. 

Così, nel caso di macellazione di suino per autoconsumo, una volta accertato che di questo si tratti (nell'ipotesi di più animali) potrebbe ritenersi che si tratti di attività esulante dalla sfera di produzione aziendale solo nel momento in cui, realizzato il prodotto da consumare, il coltivatore si adoperi per la sua conservazione, rimanendo nel caso vittima d'infortunio per un rischio comune alla generalità delle attività domestiche.

        Si tratta, in ogni caso di situazioni limite che non sembrano modificare la conclusione essenziale, anche perché resta in agguato l'insidia di "espansione" del rischio e relativa tutela a una serie oggettivamente indefinibili di situazioni analoghe. Conviene, piuttosto concludere questa riflessione - finalizzata a suggerire una lettura delle radici di soluzioni che, considerata in sé, si prestano a varie interpretazioni - con una perplessità di fondo riguardante la mancata tutela dei commercianti che prestino opera "manuale" nelle rispettive aziende,.  Categoria ben identificabile e delimitabile grazie al rinvio alla normativa dell'assicurazione IVS che definisce i propri assicurati in funzione di elementi che ne consentono l'accostamento agli artigiani e ai coltivatori diretti quali piccoli imprenditori, lavoratori autonomi in senso lato.

        E' indubbio, infatti, che questi soggetti ben possono essere presi in considerazione per l'esposizione a un rischio eguale a quello di propri dipendenti che pure sono assicurati per labili collegamenti ad apprezzabili condizioni di rischio. L'eventuale estensione della tutela a questi soggetti garantirebbe una migliore compiutezza e coerenza interna del sistema assicurativo, senza il timore in questo caso di creare "ingiustizie" a fronte di situazioni analoghe di altri soggetti, lavoratori e/o piccoli imprenditori.


[1]1.Nota n 6103 del 2013 "Infortuni occorsi a coltivatori diretti durante attività imprenditoriali o svolte unicamente per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari". Titolo da assumere  - e condividere, come vedremo - nel suo riferimento sostanziale alle attività in discussione, piuttosto che alla letterale "imprenditorialità" del coltivatore diretto che potrebbe risultare non strettamente indispensabile ai fini della qualificazione stessa, potendosi riconoscere la qualifica di coltivatore indipendentemente da quella di imprenditore agricolo.

[2] Così la denominazione della Cassa assicurativa (non obbligatoria) della legge del 1883.


[3]

3.Tale indicazione può apparire ingiusta e lo è certamente in un sistema nel quale la differenza fra i due mondi ha perso significato sostanziale. Non lo è almeno per gli inizi del sistema  che, in quanto assicurativo richiedeva garanzie di copertura finanziaria tipiche delle assicurazioni. E' un po' la vicenda della ricongiunzione (non gratuita) dei contributi INPDAP  e INPS, ingiusta ma comprensibile per gestioni che si vedano addossare oneri mai considerati con "riserve" che certamente nessuno avrà intenzione di ricostituire a posteriori

[4]4.L'assicurazione per il settore agricolo istituita con D.L. L.1450/1917, fu inizialmente affidata per la maggior parte delle province alle Casse mutue alle quali fu poi trasferita anche quelle per le province, prima affidate alla Cassa infortuni, per poi essere trasferita conclusivamente all'INAIL con il decreto 315 del 1943. Una vicenda tipica della costruzione del sistema di "welfare italiano" con un lungo percorso - ricco di vicende alterne - di ispirazione centripeta che, peraltro, come conferma la recente vicenda INPDAP  quasi mai ha fatto coincidere la trasformazione istituzionale a quella dei sistemi di tutale, caratterizzati da persistenti differenziazioni.

[5]5.Con possibilità di riferirsi così a varie denominazioni e tipologie, tanto che norme e prassi amministrativa fanno spesso    riferimento a braccianti agricoli fissi o avventizi.

[6]6. Il contrasto è stato poi superato dal legislatore con esplicito riconoscimento della competenza esclusiva dell'ENPAIA per gli impiegati agricoli, da ultimo con legge 48 del 1988 in CASALE-MUROLO-TRAFICANTE, L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Napoli, 2008, 465.

Per l'evoluzione del concetto di manualità si v.  ACCONCIA,  I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, in Trattato di previdenza sociale, diretto  da Bussi e Persiani, Volume quarto p. 249 e ss. Padova, 1981, ove già si poneva  l'accento sulla evoluzione in atto della nozione di manualità  che superava il riferimento a specifiche qualifiche per "confondersi" con l'adibizione. Più di recente DE MATTEIS, op. cit.

[7]   http://www.consorzioverdecampania.coldiretti.it/la-figura-professionale-del-coltivatore-diretto.aspx  ove si riportano alcune interessanti richiami giurisprudenziali, riferiti essenzialmente al valore non assoluto delle certificazioni acquisite in campo previdenziale ad esempio, dovendosi dedicare la massima attenzione al contesto normativo e fattuale nel quale la nozione debba essere poi utilizzata tenendo conto del fatto che in assenza di specifiche disposizioni la qualità di coltivatore diretto integra una circostanza di fatto che non solo non è soggetta a limitazioni probatorie, ma è anche svincolata da qualsiasi controllo o accertamento amministrativo. In altri termini, nel ragionamento di Sentenze  ivi citate è consolidato il ragionamento della Suprema Corte secondo il quale il soggetto che vanta la qualità di coltivatore diretto deve dimostrare un rapporto stabile, ancorché non esclusivo, tra un determinato fondo e l'attività lavorativa svolta da lui e dalla sua famiglia, nella misura di un terzo del fabbisogno lavorativo occorrente. Da ciò la chiara configurazione di tale rapporto come circostanza di fatto non dimostrabile mediante  certificazioni amministrative.

[8]8.Soprattutto se l'ampliamento deriva non da un percorso e provvedimento legislativo ma dell'incessante opera di interpretazione evolutiva della giurisprudenza che fa del diritto infortunistico una sorta di diritto pretorio.

[9]9.E' interessante sottolineare come nel preesistente sistema la divaricazione fra "macchina sì, macchina no" fosse radicale al  punto che obbligato all'assicurazione e responsabile degli eventi era chi esercitava le macchine o le faceva esercitare dai suoi preposti (art. 7, comma 5 del decreto 51 del 1904) sempre nell'alveo dell'assicurazione "industriale".

[10]

10.Sul tema v. ACCONCIA, Considerazioni per una riforma dell'assicurazione infortuni sul lavoro fra  razionalizzazione ed evoluzione, Quaderni della Rivista degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, INAIL, 2009

[11] v le attività protette su google Libri



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